Conciliazione novativa sul licenziamento esclusa dalla contribuzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28781 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le somme corrisposte dal datore di lavoro in forza di un verbale di conciliazione giudiziale, che costituiscono il corrispettivo della rinuncia del lavoratore all’impugnazione del licenziamento, non sono assoggettabili a contribuzione previdenziale, perché non hanno natura retributiva. L’art. 12, comma 4, lett. b), della legge n. 153/1969, come novellato dall’art. 6 del d.lgs. n. 314/1997, esclude dalla base imponibile le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. L’accertamento della volontà negoziale espressa in conciliazione è accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per difetto del “minimum costituzionale” di motivazione.

Il Fatto

La vicenda origina dall’impugnativa del licenziamento intimato a un dipendente di un istituto bancario. Le parti componevano bonariamente la lite mediante verbale di conciliazione in sede giudiziale, con il quale il datore si impegnava al pagamento di una somma di euro 139.012,08 lordi.

Il Banco chiedeva al Tribunale di accertare in via negativa l’insistenza dell’obbligo contributivo su quella somma. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello di Perugia rigettava il gravame dell’I.N.P.S.. L’Istituto proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che le somme in astratto dovute al lavoratore restassero assoggettabili a contribuzione, pur non essendo state erogate per l’intervenuta conciliazione. La Corte di merito aveva invece qualificato la somma come corrispettivo della rinuncia all’impugnazione del licenziamento, e non come emolumento retributivo, con conseguente esenzione ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b), della legge n. 153/1969.

Il Collegio ha ritenuto il motivo inammissibile. La sentenza di appello ha fondato la qualificazione su una attenta interpretazione delle clausole della conciliazione, ritenuta atto negoziale di carattere novativo. Sul punto la Corte ha richiamato il costante orientamento per il quale l’accertamento della volontà negoziale è accertamento di fatto, riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito, come affermato, tra le altre, da Cass. n. 9070 del 2013 e Cass. n. 12360 del 2014.

Tali valutazioni soggiacciono in cassazione a un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente, secondo Cass. n. 18214 del 2024. Le censure dell’Istituto si sono rivelate generiche: si sono limitate a ribadire la natura retributiva delle somme, senza muovere alcuna specifica contestazione al ragionamento interpretativo della Corte territoriale, riconducibile agli artt. 1361 e segg. cod. civ..

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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