Licenziamento disciplinare e sanzioni conservative del contratto collettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7827 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro non può irrogare il licenziamento disciplinare quando la condotta contestata al lavoratore sia riconducibile, attraverso clausole generali o elastiche, a una previsione del contratto collettivo che la punisce con sanzione conservativa. La scala valoriale concordata dalle parti sociali costituisce un indispensabile testo che il giudice deve interpretare e analizzare in modo dettagliato e approfondito, dandone puntuale motivazione in ordine alla graduazione degli illeciti disciplinari. Il giudizio di proporzionalità della sanzione è rimesso al giudice di merito, ma non può prescindere dal confronto con le tipizzazioni contrattuali. In sede di impugnazione è ammissibile la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, trattandosi di mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto.

Il Fatto

Un lavoratore dipendente di una società industriale veniva licenziato per giusta causa a seguito di una contestazione disciplinare. L’addebito riguardava l’allontanamento dal luogo di lavoro in regime di straordinario e il successivo allontanamento, senza fornire spiegazioni al personale addetto alla sorveglianza dello stabilimento che lo aveva notato nei pressi della recinzione aziendale, in un contesto in cui erano state rinvenute buste contenenti componenti aziendali.

Il giudice di primo grado aveva respinto l’impugnativa del licenziamento. La Corte d’appello, in riforma, aveva dichiarato risolto il rapporto con effetto dalla data del licenziamento e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, escludendo la proporzionalità della massima sanzione espulsiva.

La Motivazione della Corte

Il ricorso incidentale della società è esaminato con priorità logica ed è rigettato. Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Tale vizio non è ravvisabile nella decisione impugnata, che ha ancorato la valutazione di non proporzionalità al ridimensionamento del fatto contestato.

Anche il secondo e il terzo motivo sono infondati. La Corte afferma l’ammissibilità, anche in sede di impugnazione, della conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, richiamando Cass. n. 12884 del 2014. Sul punto, il rigetto implicito operato dalla Corte territoriale è coerente con la configurabilità di entrambe le causali solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, secondo Cass. n. 6848 del 2010.

Il ricorso principale è invece fondato. La Corte richiama Cass. n. 11665 del 2022 e Cass. n. 32500 del 2018: il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento disciplinare più grave di quello previsto dal contratto collettivo per una determinata infrazione. Sul punto rileva il fondamento normativo dell’art. 30, comma 3, della legge n. 183 del 2010, che impone al giudice di tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi.

La Corte valorizza inoltre la sentenza n. 128 del 2024 della Corte costituzionale, secondo cui la previsione di sanzioni solo conservative da parte della contrattazione collettiva implica la preclusione della sanzione espulsiva. La Corte d’appello, una volta esclusa la proporzionalità della sanzione, ha omesso del tutto di esaminare le previsioni contrattuali sulle fattispecie punite con sanzioni conservative. Il ricorso principale è quindi accolto, il ricorso incidentale rigettato, con cassazione della sentenza e rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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