Poteri istruttori d’ufficio nel processo tributario e valutazione del teste (Cass. civ. Sez. V n. 28830 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il potere del giudice di acquisire d’ufficio mezzi di prova, previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, ha carattere eccezionale e non consente di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo. Esso è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, e presuppone l’insufficienza delle prove nella disponibilità delle parti e la decisività dell’integrazione. La censura che, sotto l’apparente violazione dell’art. 2697 c.c., investa la valutazione delle risultanze probatorie è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al c.d. minimo costituzionale, non essendo più censurabile, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c., l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione. La violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto la decisione sulla domanda, sull’eccezione o sul capo di essa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento con cui, all’esito di una verifica fiscale, disconosceva l’attività associativa, riqualificandola come società di fatto, e assoggettava a regime ordinario i redditi dell’anno d’imposta 2012, con maggiore IRES, IRAP e IVA. L’atto era notificato anche ai soci.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi di due soci e rigettava quelli dell’associazione e di un terzo socio. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che l’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 è norma eccezionale e non permette al giudice di sostituirsi alle parti, né di invertire gli oneri probatori. Il potere istruttorio resta discrezionale e presuppone l’insufficienza delle prove delle parti e la decisività dell’integrazione. Le richieste dei ricorrenti, volte ad acquisire le dichiarazioni dei redditi del soggetto segnalante e a verificarne l’attendibilità, sono irrilevanti, perché non attengono al presupposto impositivo dei maggiori redditi accertati.
Il secondo motivo è inammissibile. Pur formalmente incentrato sull’art. 2697 c.c., esso censura la valutazione di fatto operata dalla Corte territoriale e chiede una rivalutazione del materiale probatorio. La C.G.T. di secondo grado aveva invece indicato gli elementi a sostegno della pretesa: mancanza dei requisiti della legge n. 398/1991, difetto del principio di democraticità, insussistenza di un reale vincolo associativo, carenza di documentazione contabile e mancanza di iscrizione al CONI.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del c.d. minimo costituzionale. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c., non è più consentito censurare la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione. Il vizio rileva solo in caso di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile. Nel caso di specie il minimo costituzionale è raggiunto.
Il quinto motivo è infondato. La violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre solo quando manchi del tutto la pronuncia sulla domanda o sull’eccezione. Le questioni non esaminate devono ritenersi implicitamente rigettate.
Nota della Redazione
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