Poteri istruttori d’ufficio nel processo tributario e motivazione della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 28829 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, che prevede la possibile acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, è norma eccezionale e preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo. Il potere di disporre anche d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità e presuppone l’insufficienza delle prove nella disponibilità delle parti e la decisività dell’integrazione. La violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto la pronuncia sulla domanda, su un capo di essa o su un’eccezione ritualmente proposte, sostanziandosi nella totale carenza di considerazione della questione. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c., non è più consentito censurare in legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione, rilevando solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento con cui, all’esito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, disconosceva l’attività associativa, riqualificandola come società di fatto, e assoggettava a regime ordinario i redditi dell’anno d’imposta 2014, con rideterminazione di maggiore IRES, IRAP e IVA. L’atto era notificato anche ad alcuni soci.
L’associazione e i soci impugnavano l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso e annullava l’atto. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ribaltava la decisione e condannava gli appellati alle spese. Proponevano quindi ricorso per cassazione l’associazione e uno dei soci, affidato a sei motivi; resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si contestava il mancato espletamento di accertamenti sulle condizioni reddituali del segnalante e l’omessa acquisizione delle relative dichiarazioni dei redditi, è infondato. La Corte ribadisce che la richiesta istruttoria non incideva sulla sussistenza del presupposto impositivo dei maggiori redditi accertati in capo all’associazione: essa era dunque irrilevante ai fini della decisione. Il giudice tributario ha correttamente esercitato la propria discrezionalità nel non procedere all’integrazione probatoria.
Il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, sono pure infondati. La Corte osserva che la commissione regionale ha chiaramente spiegato le ragioni del rigetto dell’appello e che le questioni non esaminate devono ritenersi implicitamente rigettate. La violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto la pronuncia sulla domanda o su un’eccezione, il che si distingue dal vizio di motivazione: quando il giudice, dopo aver richiamato i presupposti della pretesa e l’onere probatorio, affermi che la parte ha fornito la prova richiesta, rigetta implicitamente le avverse eccezioni. Sul riparto dell’onere della prova, inoltre, la commissione si è espressamente pronunciata, indicando gli elementi posti a fondamento della pretesa erariale, tra cui la mancanza dell’iscrizione al CONI, l’assenza del numero minimo di soci e la carenza di condizioni di democraticità del sodalizio.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. Sotto l’apparente deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c., i ricorrenti censurano in realtà la valutazione di fatto operata dalla Corte territoriale, chiedendo una rivalutazione del materiale probatorio del precedente grado. La Corte rileva che la commissione regionale ha chiaramente evidenziato il materiale acquisito ai fini della conferma dell’avviso di accertamento.
Il quinto e il sesto motivo, connessi e infondati, investono la dedotta carenza di motivazione. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale. La motivazione apparente ricorre quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie tale minimo è raggiunto, avendo la Corte territoriale analiticamente indicato gli elementi probatori a fondamento della ripresa fiscale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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