Sanzioni tributarie solo alla persona giuridica: regime binario e società di persone (Cass. civ. Sez. V n. 28888 del 01.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono poste esclusivamente a carico della persona giuridica, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, ma tale regola opera solo per le violazioni non ancora contestate al 2 ottobre 2003. Per le violazioni anteriormente contestate resta applicabile la previgente disciplina dell’art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997, con responsabilità solidale tra ente collettivo e autore della violazione. La riferibilità esclusiva presuppone comunque un rapporto fiscale ascrivibile a un ente munito di personalità giuridica: non si applica alle società di persone, prive di tale requisito, per le quali l’estensione è prevista solo per le violazioni compiute dal 1° settembre 2024. Il motivo di ricorso che denunci errore di diritto è inammissibile se non ottempera all’onere di autosufficienza, non producendo né riproducendo l’atto impositivo necessario a ricostruire il rapporto d’imposta.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società in accomandita semplice un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, rettificando il reddito societario e contestando violazioni fiscali ai fini IVA, con irrogazione delle relative sanzioni. L’atto si fondava su un p.v.c. notificato nel 2010.
La società impugnava l’atto, contestando profili procedimentali e chiedendo, in via subordinata, che le sanzioni fossero ascritte al socio accomandatario uscente, autore delle condotte. La CTP rigettava il ricorso; la CTR della Campania lo accoglieva parzialmente, ponendo le sanzioni a carico del socio cedente in base al principio di personalizzazione ex art. 2 d.lgs. n. 472 del 1997. L’Agenzia ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo con cui l’Agenzia denuncia la violazione degli artt. 7 d.l. n. 269 del 2003, 2 d.lgs. n. 472 del 1997 e 2302 c.c., sostenendo che le sanzioni avrebbero dovuto essere poste a carico della società e non del socio uscente, in forza dell’esclusiva riferibilità soggettiva introdotta dalla riforma del 2003.
Il motivo presenta anzitutto profili di inammissibilità. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che il ricorrente deve rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari a individuarne la collocazione temporale nei gradi di merito. L’Agenzia non ha prodotto né riprodotto l’avviso di accertamento, e tale lacuna non consente di ricostruire il rapporto d’imposta sul quale è richiesta la diversa valutazione giuridica.
Nel merito il ricorso è comunque infondato. La Corte ricorda che l’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, convertito con l. n. 326 del 2003, si applica solo alle violazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non fossero ancora contestate o sanzionate; diversamente resta applicabile la previgente disciplina dell’art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997. Ma soprattutto la disposizione postula un rapporto fiscale ascrivibile a enti o società muniti di personalità giuridica: nel caso di specie la contribuente è una società in accomandita semplice, priva di tale requisito.
Il legislatore, osserva la Corte, ha inteso ridimensionare il principio di personalità delle sanzioni, lasciando inalterata la disciplina per le persone fisiche e per gli enti privi di personalità giuridica. Ne deriva un sistema binario: gli enti senza personalità giuridica rispondono in solido con il trasgressore ex art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997, mentre le persone giuridiche rispondono in via esclusiva. Il sistema è stato innovato dal d.lgs. n. 87 del 2024, che per le violazioni compiute dal 1° settembre 2024 estende la regola anche alle società di persone.
Non è possibile applicare nella specie l’art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997, perché l’Amministrazione non ha invocato tale regime e lo ha anzi espressamente escluso, chiedendo l’affermazione dell’esclusiva responsabilità della società di persone. Né dal ricorso o dalla sentenza impugnata emerge se l’atto impositivo avesse applicato la responsabilità solidale o avesse irrogato le sanzioni solo alla società, il che conferma il difetto di specificità della censura. Il ricorso è quindi rigettato.
Nota della Redazione
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