Motivazione apparente della sentenza tributaria e nullità per violazione del minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. V n. 579 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale di motivazione, imposto al giudice del merito, non ricorre soltanto nel caso di mancanza grafica della motivazione, ma anche quando il percorso logico seguito dal giudice di appello per giungere alla decisione sia meramente apparente e non ne consenta la comprensione. Il vizio è ravvisabile quando il giudice si limiti a enunciare una premessa senza trarne una specifica conclusione, oppure quando faccia generico riferimento a norme in materia di accertamento senza chiarire la ratio del decisum. In presenza di tale vizio, la sentenza è nulla ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., con cassazione con rinvio al giudice di merito in diversa composizione.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato alcuni avvisi di recupero di crediti di imposta relativi ai periodi di imposta 2014 e 2015, per asserita indebita compensazione. La CTP di Avellino ha rigettato il ricorso.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza depositata il 25 ottobre 2022, ha invece accolto l’appello della società contribuente. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, resistito dalla società con controricorso. La questione approda in Cassazione per la dedotta nullità della sentenza di appello per assenza o mera apparenza della motivazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, l’Ufficio deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la pronuncia impugnata sia priva di motivazione o che il percorso motivazionale sia soltanto apparente. Il motivo è ritenuto fondato, con assorbimento degli ulteriori due.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la nullità per violazione del minimo costituzionale di motivazione è configurabile non solo in caso di mancanza grafica, ma anche quando il percorso logico seguito dal giudice di appello risulti meramente apparente e non permetta di comprenderne le ragioni, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 7 aprile 2014.

Nel caso concreto, il giudice di appello si è limitato ad accertare che al contribuente era stata contestata l’indebita utilizzazione del credito e non la sua inesistenza, facendo tra l’altro riferimento a un quadro normativo anodino. Da tale premessa non ha però tratto alcuna specifica conclusione. La Corte rileva, inoltre, che la sentenza impugnata, già nella narrativa, appare non aver colto l’essenza dell’atto impugnato, non trattandosi di disconoscimento di credito di imposta, bensì di un avviso di recupero fondato su indebita compensazione.

Su tale ultimo punto si concentra il rigetto implicito delle difese della controricorrente: la generica evocazione delle norme in materia di accertamento e dell’indebita applicazione della sanzione non supplisce al difetto di motivazione. La pronuncia, in definitiva, non supera il minimo costituzionale richiesto, perché enuncia una premessa senza esplicitare un ragionamento giuridico che ne giustifichi l’esito. Ne deriva l’accoglimento del ricorso sul primo motivo, con assorbimento degli altri e cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame dell’appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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