Ritardo nel versamento delle rate e decadenza dalla voluntary disclosure (Cass. civ. Sez. V n. 29288 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di collaborazione volontaria, il mancato o tardivo versamento anche di una sola delle rate previste dall’art. 5-quater, comma 1, lettera b), del D.L. n. 167 del 1990 comporta la decadenza dagli effetti della procedura, che non si perfeziona. La disciplina dei termini di versamento costituisce, infatti, mera disciplina della decadenza, essenziale alla corretta applicazione dell’eccezionale procedura e non qualificabile come normativa sanzionatoria. Ne consegue la legittimità della ripresa dell’ordinaria attività accertatoria e sanzionatoria da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il Fatto

La struttura amministrativa notificava a una contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2006, recuperando a tassazione i redditi presuntivamente investiti in attività finanziarie detenute all’estero e non dichiarati in Italia, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Il recupero muoveva dal rilievo del mancato perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria alla quale la contribuente aveva aderito.

La contribuente impugnava l’atto. La CTP di Milano accoglieva il ricorso e annullava l’avviso; la CTR della Lombardia confermava la decisione, ritenendo che il tardivo pagamento di due delle tre rate non fosse ostativo al perfezionamento della procedura. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 5-quater e 5-quinquies del D.L. n. 167 del 1990.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’istanza di riunione con altri procedimenti pendenti fra le stesse parti. Due di essi erano già stati decisi; quanto al terzo, esclusa un’ipotesi di riunione obbligatoria, la trattazione congiunta nella medesima adunanza camerale appare sufficiente a prevenire il rischio di decisioni contrastanti.

Nel merito, il ricorso è fondato. La Corte richiama i propri precedenti con cui, in analoghe controversie, era stata affermata la decadenza dal beneficio in caso di versamento tardivo delle rate. Tali decisioni si fondano sull’insegnamento reso dalla Consulta con l’ordinanza n. 261/2020 del 3 dicembre 2020, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5-quater, comma 1, lettera b), e 5-quinquies, comma 10, del D.L. n. 167 del 1990.

Il giudice delle leggi ha chiarito che la collaborazione volontaria è una procedura eccezionale, rivolta a consentire per un circoscritto arco temporale di riparare alle infedeltà dichiarative, con obbligo di versare imposte e interessi entro termini perentori in cambio di una riduzione delle sanzioni e della non punibilità penale per alcuni reati fiscali. È quindi erronea la tesi della natura sanzionatoria della disciplina: trattasi di mera disciplina della decadenza.

Da ciò deriva che la decisione della CTR non può essere condivisa, avendo ritenuto che il ritardato pagamento di due delle tre rate mensili non avesse determinato la decadenza dai benefici. La Corte accoglie il ricorso, cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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