La mancata istituzione del CIMP lascia applicabile l’ICP e invalida le maggiorazioni oltre il 2012 (Cass. civ. Sez. 5 n. 1050 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, postula l’emanazione di un apposito regolamento, la cui carenza non può essere supplita dall’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (PGI), atto generale non normativo con funzione programmatica. In difetto del regolamento, l’ICP continua ad applicarsi secondo le tariffe vigenti ed è cumulabile con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, senza il limite del 25% previsto per la tariffa del CIMP. L’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83/2012, come interpretato dall’art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015, comporta che, a decorrere dall’anno 2013, i Comuni non possono più applicare maggiorazioni tariffarie sull’ICP, nemmeno tramite proroga tacita di delibere adottate in precedenza.

Il Fatto

La società contribuente impugnava il silenzio-rifiuto opposto dal Comune avverso l’istanza di rimborso dei canoni per l’installazione di mezzi pubblicitari versati per gli anni 2002-2013. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda, escludendo che il Comune avesse istituito il CIMP e ritenendo dovuta l’ICP, maggiorata del 20% ai sensi dell’art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, cumulata con un canone di locazione per l’occupazione di suolo pubblico.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato la questione alla luce dei propri precedenti, richiamando gli arresti che hanno qualificato il PGI come atto non normativo, privo dell’attitudine a surrogare il regolamento richiesto dall’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997 per l’istituzione del CIMP. Ne deriva l’ultrattività della disciplina dell’ICP, il cui presupposto impositivo resta integrato anche dopo la delibera di approvazione del piano, la cui previsione di sostituzione ha valore meramente programmatico.

La Corte ha altresì affermato la cumulabilità dell’ICP con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, in forza dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507/1993, attesa la diversità dei presupposti e la natura non tributaria del canone. Ha ritenuto, inoltre, non sindacabile in sede di legittimità l’interpretazione degli atti amministrativi compiuta dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia inadeguata o contraddittoria. Su tali basi ha respinto le censure relative alla mancata applicazione del CIMP e alle modalità di calcolo del tributo.

La Corte ha, invece, accolto la doglianza concernente l’anno 2013. Ha rilevato che l’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83/2012 ha abrogato la facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe ICP e che la norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 739, legge n. 208/2015) ha efficacia limitata, non essendo idonea a sanare le delibere successive al 2012 né a legittimare la proroga tacita della maggiorazione. In difetto del potere tariffario, la maggiorazione applicata per l’anno 2013 è illegittima, con conseguente diritto al rimborso della quota indebitamente versata.

La Corte ha, infine, dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto per omesso esame, non ravvisando i presupposti del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. In accoglimento parziale del primo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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