Sanzioni tributarie, nozione autonoma di materia penale e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 29345 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di bis in idem convenzionale, di cui all’art. 3, primo paragrafo, del Protocollo n. 7 alla CEDU, presuppone che la sanzione tributaria assuma natura sostanzialmente penale secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo. Rilevano la qualificazione interna, la natura effettiva della misura e il grado di severità, da valutare sul massimo edittale e non sulla sanzione concretamente irrogata. Il mero richiamo alla duplicazione delle sanzioni amministrative-tributarie non integra la deduzione del diverso tema del ne bis in idem. In tema di amministratore di fatto, le sanzioni sono a carico della società dotata di personalità giuridica, salvo che ricorra una società cartiera, poiché in tal caso la sanzione pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. È affetta da motivazione apparente, e quindi sindacabile per violazione di legge, l’affermazione secca sulla non configurabilità della società come cartiera, priva di agganci logici con il quadro probatorio.
Il Fatto
La vicenda origina da un atto di irrogazione sanzioni relativo al periodo di imposta 2009, emesso nei confronti dell’amministratore di fatto di una società, a seguito di accertamento con cui erano stati recuperati a imposizione costi ritenuti indeducibili perché inesistenti. L’atto sanzionatorio era stato notificato contestualmente all’avviso di accertamento, ma con provvedimento distinto.
La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto, ritenendo illegittima l’irrogazione con atto separato anziché con l’avviso di accertamento, e aveva ravvisato il venir meno del fondamento delle sanzioni dopo l’annullamento dell’accertamento verso la società. La Commissione tributaria regionale aveva confermato, escludendo l’ultrapetizione. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte ribadisce che il potere-dovere di inquadrare i fatti nell’esatta disciplina giuridica incontra il limite del petitum e della causa petendi: il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell’azione e pronuncia oltre i limiti delle pretese ed eccezioni. Il principio iura novit curia, di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., consente la diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma non l’introduzione di un presupposto giuridico mai dedotto.
Nel caso di specie il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso sulla base dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, cioè la non contestualità dell’irrogazione, questione mai evocata dal contribuente, che aveva fondato la domanda sulla presunta duplicazione della sanzione e sull’omessa indicazione delle difese. La decisione si era quindi incentrata su un profilo diverso dalla causa petendi, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il secondo motivo è infondato. La Corte chiarisce che la questione posta dall’Agenzia attiene alla duplicazione delle sanzioni amministrative-tributarie, non al diverso tema del ne bis in idem, che postula una sanzione sul duplice piano amministrativo-tributario e penale per la medesima condotta. Sul piano convenzionale, l’art. 3 del Protocollo n. 7 richiede che la misura assuma natura penale secondo i parametri Engel, valutati sul massimo sanzionatorio previsto dalla legge. La censura, prospettata in termini generici, non impugna la sentenza sotto tale profilo.
Quanto all’amministratore di fatto, l’irrogazione delle sanzioni è esterna al perimetro dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, poiché il rapporto fiscale considerato non è quello proprio della società con personalità giuridica, ma quello dell’interponente, in conseguenza della traslazione del reddito ex art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1970.
Il terzo motivo è fondato. Alla luce della Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, è denunciabile la sola anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa la mera insufficienza. L’affermazione secondo cui la società non sarebbe una cartiera perché ha dipendenti è troppo secca per costituire accertamento fattuale: il fatto che vi siano dipendenti non esclude che le prestazioni contestate fossero inesistenti. La motivazione è quindi incomprensibile. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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