Questione nuova in cassazione nell’impugnazione del silenzio-rifiuto (Cass. civ. Sez. 5 n. 4912 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di specificità, indicare in quale atto del grado precedente ciò sia avvenuto. I motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili d’ufficio. La mancata indicazione dell’atto processuale in cui la questione è stata dedotta determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria avverso l’istanza di rimborso delle somme corrisposte a fronte di una cartella di pagamento annullata con sentenza della Commissione tributaria provinciale. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e l’Ufficio proponeva appello.
Con la sentenza qui gravata, il giudice di secondo grado confermava la statuizione del primo giudice. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, deducendo l’omessa pronuncia sulla circostanza che la mancanza di rimborso era giustificata dall’avvenuto pagamento della somma mediante la definizione agevolata di cui alla legge n. 147 del 2013.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente trattato e accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sia pure per ragioni diverse da quelle poste a base dell’eccezione stessa. La società contribuente, nel controricorso, produceva l’atto di costituzione dell’Ufficio in primo grado e l’atto di appello, trascrivendone il contenuto essenziale, evidenziando come in tali atti nulla fosse stato eccepito sotto il profilo che parte ricorrente assumeva pretermesso.
La Corte ha richiamato il principio, reiteratamente affermato, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale atto del grado precedente ciò sia avvenuto. Ne consegue che i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti la prospettazione di questioni nuove, non trattate nella fase di merito e non rilevabili d’ufficio.
Nella sentenza impugnata non vi era alcun cenno alla questione dedotta con il motivo di ricorso. La ricorrente ha pertanto introdotto in sede di legittimità una questione del tutto nuova, non trattata nei gradi di merito, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Corte ha poi applicato la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenendo configurabile un’ipotesi di abuso del processo qualora il ricorrente non si attenga alla proposta di definizione accelerata, poi confermata nella decisione definitiva. Ha pertanto liquidato le maggiori somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., condannando parte ricorrente alla refusione delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo alla cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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