Spese di lite liquidate per ciascun giudizio anche dopo la riunione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29494 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riunione di più cause e la loro congiunta trattazione lasciano immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudicano la sorte delle singole azioni. La sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise. Ne consegue che la liquidazione delle spese giudiziali deve essere operata in relazione a ciascun giudizio e non forfetariamente sul complesso. È pertanto illegittima la liquidazione unitaria che risulti inferiore alla somma dei minimi tabellari previsti per ciascun procedimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Velletri, all’esito della riunione di due distinti ricorsi proposti ai sensi dell’art. 445-bis cod. proc. civ., ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 e dall’art. 1 legge n. 18/1980. Il giudice ha inoltre liquidato le spese di lite in complessivi euro 1.200,00 oltre accessori di legge.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decreto, affidandolo a due motivi. L’I.N.P.S. è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, settimo comma, Cost., dell’art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, dell’art. 13 legge n. 247/2012, del D.m. n. 55/2014, dell’art. 1 D.m. n. 37/2018 e dell’art. 274 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost.

Il ricorrente deduce che il giudice ha proceduto a una liquidazione forfetaria delle spese di lite, in violazione dei minimi tabellari previsti per ciascuno dei procedimenti riuniti, e che il provvedimento manca di motivazione sufficiente sul punto.

La Corte richiama il costante orientamento secondo cui il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi. La sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, e la liquidazione delle spese va operata in relazione a ciascun giudizio (Cass. 16/09/2022, n. 27.295).

Il giudice non si è attenuto a tale principio. La somma liquidata è inferiore alla somma dei minimi tabellari: per l’A.T.P.O. afferente al requisito sanitario ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 i minimi ammontano a euro 1.212,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile nello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00. Per l’A.T.P.O. afferente al requisito ex art. 1 legge n. 18/1980 i minimi ammontano a euro 608,00, con valore della causa determinato ex art. 13, primo comma, cod. proc. civ. da euro 5.201,00 a euro 26.000,00.

Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento del secondo. Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Velletri che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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