Patto di stabilità e cumulo con indennità ex art. 18 Statuto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21867 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di stabilità inserita in un accordo contrattuale che impone al datore di lavoro di erogare tutte le retribuzioni in caso di recesso o revoca anticipati privi di giusta causa opera non solo con riguardo al rapporto di lavoro, ma anche in relazione all’inadempimento degli obblighi accessori, come la concessione dell’abitazione. Il cumulo tra le somme dovute in forza di tale patto e l’indennità risarcitoria ex art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970 è legittimo, in quanto espressione dell’autonomia negoziale delle parti, che hanno inteso apprestare una tutela rafforzata al lavoratore. L’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra costituisce atto negoziale autonomo nell’esercizio di un diritto potestativo e non elide i presupposti della clausola già concretizzatisi. L’apprezzamento sulla congruità della penale ex art. 1384 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se motivato.
Il Fatto
Una lavoratrice era stata assunta da una società agricola in forza di un accordo del marzo 2014, corredato da lettere di intenti che prevedevano un rapporto a tempo indeterminato con clausola di stabilità quinquennale e la concessione di un’abitazione. La società allontanava oralmente la lavoratrice, impedendole di rendere la prestazione ed estromettendola dall’alloggio. Il giudice di primo grado, accogliendo l’opposizione, ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro e condannava la società al pagamento delle retribuzioni. La Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma, condannava la società al risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni contrattuali, detratte le quindici mensilità corrisposte a titolo di indennità sostitutiva della reintegra.
La società ricorreva per cassazione con sette motivi, censurando l’interpretazione dell’accordo, il riconoscimento del cumulo tra penale e indennità ex art. 18, il mancato esercizio della riduzione ex art. 1384 c.c., l’esigibilità anticipata del credito, il difetto di motivazione sul quantum e la rivalutazione monetaria. La lavoratrice resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la parte che denunci un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., ma deve specificare i canoni assunti come violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato. La censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta in sentenza, poiché quest’ultima deve costituire solo una delle plausibili interpretazioni.
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono respinti. La Corte territoriale ha accertato la violazione dell’accordo con riguardo sia al rapporto di lavoro sia al profilo abitativo, riconoscendo le somme pattuite a fronte dell’inadempimento di entrambe le obbligazioni. L’ordine di ripristinare il rapporto ex art. 18, comma 1, della legge n. 300 del 1970 e l’offerta di reintegrazione rappresentano una fictio iuris che ricostituisce il contratto, ma non cancella i presupposti della clausola già definitivamente concretizzatisi.
La pronuncia è conforme al principio per cui l’opzione del lavoratore tra reintegra e indennità sostitutiva del preavviso costituisce atto negoziale autonomo nell’esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento. L’atto interruttivo della prestazione va rinvenuto nel licenziamento illegittimo, mentre l’opzione è solo conseguenza degli inadempimenti datoriali. Coerentemente, la Corte ha operato il cumulo delle somme pattuite con l’indennità risarcitoria ex art. 18, nel rispetto dell’autonomia negoziale delle parti.
Il quarto motivo è respinto: l’apprezzamento della eccessività della penale e della misura della riduzione equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile se non nella motivazione. Il quinto motivo è inammissibile, perché sotto veste formale di violazione dei canoni ermeneutici si patrocina una diversa opzione esegetica. Il sesto motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi, non avendo la ricorrente trascritto i rilievi sul quantum del CTU. Il settimo motivo è infondato: sulle somme riconosciute spetta il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di crediti da licenziamento illegittimo.
Nota della Redazione
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