Premio di servizio INADEL: la retribuzione di posizione non è computabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8894 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità premio di servizio ex INADEL è commisurata alla retribuzione contributiva individuata dall’art. 11, quinto comma, legge n. 152/1968, la cui elencazione ha carattere tassativo e va interpretata restrittivamente. In essa rientrano soltanto lo stipendio o salario, gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e il valore degli assegni in natura. La retribuzione di posizione del dirigente pubblico, ancorché fissa e continuativa, non è computabile. La contrattazione collettiva, salvo abilitazione di specifiche disposizioni di legge, non può disporre né modificare i rapporti previdenziali, distinti dai rapporti di lavoro. Per i dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 1996 la base di calcolo resta quella vigente nel settore, non incidendo la natura omnicomprensiva della retribuzione contributiva e pensionabile introdotta dall’art. 2 legge n. 335/1995.
Il Fatto
Un dipendente di un ente locale, con qualifica dirigenziale e titolare di posizione organizzativa, ha chiesto il riconoscimento del diritto al computo della retribuzione di posizione percepita in modo fisso e continuativo nel premio di servizio ex INADEL. La domanda è stata respinta in primo grado e l’appello è stato rigettato dalla Corte territoriale, che ha escluso la computabilità dell’emolumento.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione della disciplina legale e contrattuale sul trattamento di fine servizio. L’ente previdenziale e il comune datore di lavoro hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi per connessione logica, dichiarandoli infondati. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la retribuzione contributiva utile al calcolo dell’indennità premio di servizio è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, quinto comma, legge n. 152/1968; l’elencazione ha carattere tassativo e il riferimento a “stipendio o salario” richiede interpretazione restrittiva.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, già espressa in materia anche per i dipendenti degli enti locali, secondo cui rilevano soltanto gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e gli assegni in natura. Ne deriva l’esclusione di voci retributive diverse, pur aventi natura indubbiamente retributiva, tra cui l’indennità di posizione.
Sul piano della contrattazione collettiva, la Corte ribadisce che i contratti collettivi, salvo che non siano abilitati da specifiche disposizioni di legge, non possono disporre o modificare i rapporti previdenziali, distinti dai rapporti di lavoro, intercorrenti tra soggetti diversi e disciplinati da norme legali inderogabili. Non trova quindi applicazione l’art. 2120 cod. civ. né la disciplina contrattuale invocata dal ricorrente.
Quanto alla successione temporale, per i dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 1996 — ipotesi che interessa la fattispecie — il comma 7 dell’art. 2 legge n. 335/1995 demanda alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità applicative della disciplina sul trattamento di fine rapporto, mentre la natura omnicomprensiva della base contributiva e pensionabile, introdotta dal comma 9 del medesimo articolo, opera solo in tale settore e non incide sull’indennità di fine servizio. Irrilevante è pertanto la natura fissa e continuativa della retribuzione di posizione.
La Corte conferma infine che l’interpretazione restrittiva non contrasta con l’art. 36 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore la fissazione della base di calcolo, né è ravvisabile disparità di trattamento tra indennità a struttura previdenziale e trattamento di fine rapporto. Il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza e si dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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