Trattenimento straniero e sindacato del giudice sulla strumentalità della domanda di asilo (Cass. civ. Sez. I n. 29555 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice valuta la strumentalità della domanda di protezione internazionale avanzata nell’imminenza del rimpatrio, già programmato a mezzo di idoneo vettore. Il controllo di legittimità del respingimento non è escluso dalla circostanza che la domanda sia stata formalizzata solo dopo l’adozione del provvedimento questorile. Il rischio di fuga, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 142/2015, può desumersi dalla mancanza di passaporto o di documento equipollente, valutata caso per caso, e non è neutralizzato da un inciso isolato del provvedimento. La doglianza che investe la ricostruzione in fatto dell’accertamento è inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Caltanissetta, con decreto del 4 settembre 2024, ha convalidato il trattenimento di un cittadino tunisino, richiedente protezione internazionale, disposto dal Questore ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 142/2015. Lo straniero era già trattenuto dal 31 agosto 2024, essendo destinatario di un respingimento non eseguibile con immediatezza.

Il Tribunale ha rilevato che la domanda di protezione era stata avanzata nell’imminenza del rimpatrio, programmato per i giorni successivi a mezzo di idoneo vettore aereo, e quindi al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento. Le ragioni familiari dichiarate solo in udienza esulavano dai presupposti della protezione. Avverso tale decreto il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 142/2015 e dell’art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998, oltre alla violazione dell’art. 13 Cost. e dell’art. 8 Direttiva 2013/33/UE. Si assume che il provvedimento questorile fosse privo di motivazione e che il Tribunale abbia indebitamente integrato la stessa. Si contesta inoltre che la domanda potesse ritenersi strumentale prima della compilazione del modello C3.

La Corte rileva che la censura è inammissibile. Il Questore ha comunque operato una valutazione di strumentalità, come riconosce lo stesso ricorrente, e il Tribunale ha accertato tale carattere all’esito dell’istruttoria documentale e dell’esame delle dichiarazioni rese in udienza dal trattenuto. Dal provvedimento emerge che lo straniero, all’atto dello sbarco, aveva dichiarato nel foglio notizie di essere fuggito dalla povertà, e che la successiva manifestazione di volontà era intervenuta mentre era trattenuto nel CPR, in attesa del rimpatrio.

La Corte osserva che il ricorso tende a una diversa ricostruzione in fatto, sottraendosi al sindacato di legittimità. Quanto alla dedotta insussistenza del pericolo di fuga, il Tribunale ha affermato in apertura che non sussistevano i presupposti per una misura meno gravosa, tenuto conto del breve periodo di permanenza in Italia, dell’assenza di documenti e di legami con il territorio. L’inciso sulla mancanza del solo passaporto è quindi qualificato come mero refuso, non costituente autonoma ratio decidendi in una motivazione coerente con la sussistenza del pericolo di fuga.

La Corte richiama il testo dell’art. 6, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 142/2015, ratione temporis applicabile, che richiede la necessità di determinare gli elementi su cui si basa la domanda e la sussistenza del rischio di fuga ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, lett. a), c), d) ed e), d.lgs. n. 286/1998, con valutazione caso per caso.

Il Tribunale ha indicato i presupposti di fatto — la mancanza di passaporto o di altro documento equipollente — idonei a fondare il pericolo di fuga, senza che sia denunciato un vizio di motivazione del tutto perplessa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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