Accertamento bancario: presunzione legale e prova analitica del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 29499 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici. Ne deriva l’inversione dell’onere della prova: è sufficiente che l’Amministrazione alleghi i versamenti non giustificati, senza obbligo di individuare la fonte produttiva del reddito. Il contribuente può superare la presunzione solo con una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento, e il giudice di merito è tenuto a verificarne con rigore l’efficacia dimostrativa, dando conto in sentenza delle relative risultanze.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente alcuni avvisi di accertamento per le annualità 2009-2012, adottati ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973. All’esito dell’omessa dichiarazione dei redditi, e rilevato l’acquisto di un immobile senza mutuo o finanziamento, l’Ufficio acquisiva copia dei conti correnti intestati alla contribuente e, in mancanza di idonea prova sulla provenienza non reddituale dei versamenti, provvedeva a rideterminare ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 i redditi diversi, recuperando a tassazione le relative imposte.
La C.t.p. di Udine accoglieva i ricorsi riuniti della contribuente. La C.t.r. del Friuli-Venezia Giulia rigettava l’appello dell’Ufficio. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo l’error in iudicando per non avere la C.t.r. considerato che, essendosi avvalsa della presunzione legale, l’Ufficio non aveva alcun obbligo di individuare la fonte di produzione del reddito. La contribuente non resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il motivo. Il collegio richiama il principio, qualificato come pacifico e reiterato, secondo cui gli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici. Il contribuente può superarla solo attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario.
Il percorso argomentativo valorizza la funzione dell’inversione dell’onere probatorio. Una volta allegati dall’Ufficio i dati e gli elementi risultanti dai conti, l’onere dell’Amministrazione è soddisfatto e spetta al contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni non sono riferibili a operazioni imponibili. A fronte di ciò, il giudice di merito ha l’obbligo di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, segnatamente Cass. n. 3129 del 2024, Cass. n. 11102 del 2017, Cass. n. 2928 del 2024, nonché Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014. Da tali arresti si evince che il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, ma queste vanno sottoposte ad attenta verifica e correlate ai singoli movimenti contestati. Il giudice deve individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.
Nel caso di specie la C.t.r., nel rigettare l’appello, non ha fatto corretta applicazione di tali principi. La sentenza impugnata ha implicitamente o esplicitamente ritenuto che l’Amministrazione avesse un obbligo probatorio ulteriore rispetto alla semplice allegazione dei versamenti non giustificati, quale l’individuazione della fonte del reddito, contravvenendo al dettato normativo e all’interpretazione consolidata. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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