Accertamento bancario: presunzione legale sui versamenti e prova analitica del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 29504 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti fondati sulle indagini bancarie, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 prevedono una presunzione legale a favore dell’erario che, avendo fonte normativa, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici. Il contribuente può superarla solo con una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni singolo versamento, mentre il giudice di merito è tenuto a verificarne con rigore l’efficacia dimostrativa e a darne espressamente conto in sentenza. La presunzione di maggiore disponibilità reddituale desumibile dai versamenti opera verso la generalità dei contribuenti, e non soltanto verso i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, poiché l’art. 32 richiama anche l’art. 38 del medesimo d.P.R., relativo all’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche. Nei confronti di chi non è titolare di reddito d’impresa non opera alcuna presunzione speculare sui costi, che devono essere allegati e provati dal contribuente.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, in esito a una verifica sui conti correnti intestati al contribuente, ha emesso due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2013 e 2014. L’Ufficio ha rilevato che il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per le annualità considerate e che, in data 30 giugno 2011, aveva acquistato un immobile senza stipulare alcun contratto di mutuo o finanziamento. Sulla base della presunzione legale dell’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973, ha recuperato a tassazione i versamenti non giustificati, qualificandoli come redditi diversi ex art. 38 del medesimo decreto.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto i ricorsi riuniti del contribuente, ritenendo che l’Amministrazione dovesse provare, anche per presunzioni, l’appartenenza delle entrate a una delle categorie reddituali dell’art. 6 TUIR. La Commissione tributaria regionale ha invece accolto l’appello dell’Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si assume che l’Ufficio dovesse dimostrare a quale categoria reddituale riferire le entrate bancarie, è infondato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la presunzione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 ha natura legale e non richiede i requisiti dell’art. 2729 cod. civ.; essa può essere vinta dal contribuente solo con prova analitica, operazione per operazione (Cass. n. 3129 del 2024; Cass. n. 11102 del 2017; Cass. n. 2928 del 2024). Il giudice di merito deve verificare rigorosamente l’efficacia dimostrativa delle prove offerte e darne conto in sentenza. Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che sull’Agenzia non gravasse alcun onere probatorio ulteriore rispetto alla dimostrazione delle movimentazioni bancarie.

Il secondo motivo, che denuncia motivazione apparente, è parimenti infondato. La Corte ricorda che la nullità della sentenza per vizio di motivazione si configura solo quando manca il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014; Cass. n. 23940 del 2018). La sentenza impugnata, pur sintetica, espone lo svolgimento del processo e la ratio decidendi, chiarendo che il contribuente si era limitato ad affermare, senza comprovarla, la provenienza non reddituale delle rimesse.

Il terzo motivo è inammissibile. Il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, che il ricorrente deve specificamente indicare nel “come” e nel “quando” è stato discusso. Nel caso di specie la relazione con l’ex compagno non è stata omessa, ma esaminata e valutata dal giudice di merito; la censura sollecita una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.

Il quarto motivo, relativo al riconoscimento dei costi in via presuntiva, è infondato. Il riconoscimento presuntivo dei costi riguarda la diversa fattispecie dei prelevamenti non giustificati effettuati da titolari di reddito d’impresa (Cass. n. 19278 del 2024). Per i versamenti, invece, la presunzione legale di ricavi o redditi opera verso tutti i contribuenti, senza che possa operare alcuna presunzione speculare sui costi; in caso di accertamento analitico-presuntivo è onere del contribuente provare i costi deducibili, prova nella specie né offerta né allegata (Cass. n. 15996 del 2025). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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