Notifica atti tributari: il ritiro sanza la nullità per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. V n. 28865 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti tributari, l’avvenuto ritiro dell’atto da parte del destinatario, presso l’ufficio postale o la casa comunale dove sia stato depositato, con invio della notizia del deposito mediante raccomandata, produce effetto sanante dell’eventuale nullità della notificazione. Ciò in conseguenza della piena conoscenza dell’atto che dal ritiro deriva. Il raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. opera anche quando non siano stati osservati i presupposti o la sequenza di atti previsti per la notifica ai sensi dell’art. 142 c.p.c. L’omesso esame di tale fatto decisivo integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., con assorbimento delle ulteriori censure.

Il Fatto

Un contribuente, residente all’estero, riceveva una cartella di pagamento per imposta di registro, ipotecaria e catastale, sanzioni e interessi, emessa a seguito di avviso di rettifica. Impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello del contribuente, rilevando la grave illegittimità del procedimento di notifica dell’atto presupposto, non essendo stata eseguita la notifica internazionale ai sensi dell’art. 142 c.p.c.

Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, deducendo la contraddittorietà della motivazione, l’ultrapetizione, l’omesso esame di un fatto decisivo e, in subordine, la violazione degli artt. 156 e 142 c.p.c. Il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente, per il principio della ragione più liquida, il terzo motivo, che ritiene fondato, con conseguente assorbimento delle rimanenti censure. I giudici d’appello, nell’affermare la nullità del procedimento notificatorio dell’atto presupposto, avevano ritenuto che l’avviso di accertamento non fosse mai stato ricevuto dal contribuente.

Tale affermazione trascura un elemento fattuale decisivo, emergente dalla relata di notifica e reiterato con le controdeduzioni all’atto di appello: l’atto presupposto era stato ritirato dal contribuente in persona. Si tratta di fatto materiale chiaramente decisivo, in ossequio al principio di specificità dei motivi di ricorso.

La Corte richiama i propri precedenti, applicabili anche al caso in esame: l’avvenuto ritiro dell’atto da parte del destinatario, presso la casa comunale dove sia stato depositato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. — nella specie presso l’ufficio postale — con invio della notizia del deposito mediante raccomandata, produce effetto sanante dell’eventuale nullità della notificazione, per la piena conoscenza che dal ritiro deriva (Cass. nn. 11713/2011, 590/2006, 8929/1998).

Al di là della mancata o non corretta osservanza dei presupposti o della sequenza di atti previsti per la notifica ai sensi dell’art. 142 c.p.c., risulta dunque decisivo che l’atto impositivo, notificato a mezzo raccomandata, sia stato regolarmente ricevuto dal destinatario. Ciò comporta il raggiungimento dello scopo del procedimento notificatorio, con effetto sanante rispetto a ogni nullità in precedenza determinatasi.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, primo comma, c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente e condanna alle spese dei gradi di merito e di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *