Giudizio di ottemperanza e limiti esterni della giurisdizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 29678 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le decisioni del Consiglio di Stato rese in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite limitatamente al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione. Restano estranee a tale sindacato le censure che investono il modo in cui il potere giurisdizionale è stato concretamente esercitato, poiché attengono ai limiti interni della giurisdizione. È pertanto inammissibile, per motivi di giurisdizione, il ricorso che contesti l’interpretazione del giudicato amministrativo e la determinazione delle modalità di esecuzione, anche con riguardo al rimborso del contributo unificato. La mancata ostensione del rimborso, derivante da un giudicato amministrativo interpretato in tal senso, non integra di per sé violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ex art. 47 CDFUE.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto, dinanzi al TAR, domanda di annullamento del diniego opposto da una ASL a due istanze di accesso agli atti inerenti alla presenza di amianto in un condominio. Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per reiterazione di un’istanza già respinta. Il Consiglio di Stato, in appello, riformava la decisione dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensando le spese.
Passata in giudicato tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo il rimborso del contributo unificato non liquidato. Il Consiglio di Stato dichiarava il ricorso inammissibile, escludendo che il rimborso fosse dovuto in assenza di specifica statuizione e, in ogni caso, ritenendo la competenza del giudice tributario. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione alle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione di giurisdizione muovendo da una premessa generale: le decisioni del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza sono sindacabili dalle Sezioni Unite solo entro i limiti esterni della giurisdizione. Quando la doglianza investe l’interpretazione del giudicato, l’accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità, gli eventuali errori restano interni alla giurisdizione amministrativa e non sono sindacabili in cassazione.
La Corte richiama sul punto i propri precedenti: Sez. Un. n. 1227 del 17 gennaio 2022, Sez. Un. n. 27746 del 22 settembre 2022 e Sez. Un. n. 13699 del 30 maggio 2018. Da tali arresti trae il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per motivi di giurisdizione che censuri le modalità di esecuzione del giudicato, anche quando queste siano fissate prendendo atto di circostanze sopravvenute potenzialmente idonee a escludere la persistenza del debito della P.A.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che il giudice dell’ottemperanza, a fronte di una statuizione di accoglimento solo parziale e di improcedibilità, ha ritenuto che, quanto al rimborso del contributo unificato, non vi fosse nulla da ottemperare, essendo assorbenti la statuizione di improcedibilità e la disposta compensazione delle spese. Tale affermazione, secondo la Corte, è già risolutiva della questione e si traduce sostanzialmente in un rigetto della pretesa.
Quanto all’ulteriore affermazione del giudice amministrativo sulla competenza del giudice tributario ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte osserva che essa presupponeva una domanda intesa ad accertare l’obbligo di pagamento del contributo unificato, che lo stesso ricorrente ha escluso di aver avanzato. Ne deriva che una eventuale pronuncia cassatoria non potrebbe giovargli, difettando l’interesse. Sul punto il Collegio richiama Sez. Un. n. 4315 del 20 febbraio 2020 e Sez. Un. n. 20621 del 17 luglio 2023 in tema di natura tributaria del contributo unificato.
La Corte esclude infine che la mancata possibilità di ottenere il rimborso, derivante dal giudicato amministrativo così interpretato, integri un ostacolo alla piena realizzazione del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 47 CDFUE. Il ricorso è rigettato; le spese sono compensate tra le parti, non trovando applicazione l’art. 380-bis, u.c., cod. proc. civ., e si dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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