Rivalutazione contributiva e automaticità delle prestazioni previdenziali forensi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29679 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di vecchiaia dei professionisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, la rivalutazione dei redditi secondo l’indice medio annuo ISTAT è parte integrante del reddito e ne condivide la natura, sicché rileva non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF e rivalutato. L’art. 27, quarto comma, legge n. 576/1980 impone di assumere a riferimento i redditi rivalutati a partire dall’anno di entrata in vigore della legge, e dunque dal 1980, applicando l’indice ISTAT dell’anno 1980 relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. Poiché i redditi da considerare ai fini del calcolo sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata, in caso di applicazione di un coefficiente di rivalutazione inferiore a quello dovuto la pensione va calcolata sui redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato. Esclusa l’operatività della regola di automaticità delle prestazioni, l’inadempimento contributivo incide sulla misura della prestazione, salva la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ., che richiede un errore scusabile e non vincibile con la diligenza esigibile.
Il Fatto
Un avvocato chiedeva la riliquidazione della propria pensione previa rivalutazione dei redditi professionali a partire dal 1980, secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, pari al 21,1% e riferito alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. La Cassa forense aveva invece applicato l’indice dell’anno 1981, pari al 18,7%, relativo alla svalutazione tra il 1980 e il 1981.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia, ritenendo che l’art. 27, ultimo comma, legge n. 576/1980 si applicasse anche alle pensioni maturate dopo il 1980 e che la riliquidazione non potesse essere negata per il mancato versamento dei maggiori contributi parametrati alla rivalutazione dal 1980. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il professionista ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è sufficientemente specifico nell’indicare le censure e le ragioni dell’erroneità della sentenza impugnata. Il richiamo all’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. è inconferente, perché i precedenti di legittimità sulla materia sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, sicché l’orientamento si è formato solo in seguito.
Il primo motivo è infondato. Richiamate le pronunce rese in analoghe controversie (Cass. n. 22836/2025 e Cass. n. 24639/2025), la Corte conferma che i redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento, per le pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, vanno rivalutati a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n. 576/1980 ai sensi dell’art. 27, quarto comma, e quindi dal 1980. Il riferimento è all’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione tra il 1979 e il 1980.
La conclusione non è smentita da Cass. Sez. Un. n. 7281/2004, che assume l’indice ISTAT del 1981. Quella pronuncia riguarda la rivalutazione delle pensioni ai sensi dell’art. 16, primo comma, e non la rivalutazione dei redditi ex art. 15 su cui calcolare l’ammontare della pensione con il sistema retributivo. Nel caso in esame non si tratta di rivalutare le pensioni dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, ma di rivalutare i redditi già prima della maturazione del diritto e già dal 1980.
La Corte aggiunge che, secondo l’art. 27, secondo comma, legge n. 576/1980, la prima tabella dei coefficienti di rivalutazione va redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, e dunque entro il 12.2.1981: essa non può che assumere l’indice medio ISTAT del 1980, non quello del 1981, che è indice medio annuo riferito all’intero anno solare.
Il secondo motivo è fondato. I redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione, ai sensi dell’art. 2 legge n. 576/1980, sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata. Se su tali redditi è applicato un coefficiente di rivalutazione inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 16, quarto comma, la pensione va calcolata sui redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, non secondo quello maggiore dovuto. Accertato l’inadempimento contributivo, al professionista spetta la prova liberatoria dell’art. 1218 cod. civ., che richiede un errore scusabile, non vincibile con la diligenza esigibile ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., da valutare in sede di rinvio (Cass. n. 1003/2086, Cass. n. 2586/2086, Cass. n. 7729/2004).
L’inadempimento parziale incide sulla misura della pensione, perché il reddito rilevante è solo quello su cui i contributi sono stati effettivamente versati. È l’assenza della regola di automaticità delle prestazioni a giustificare tale conclusione e a rendere irrilevante la maturata prescrizione del credito contributivo della Cassa. La Corte accoglie pertanto il secondo motivo, respinge il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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