Rinuncia del curatore al ricorso per cassazione ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 15833 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare è titolare, ai sensi dell’art. 43, comma 1, legge fallimentare (ora art. 143, comma 1, CCII), di una legittimazione processuale attiva e passiva esclusiva per tutte le controversie relative ai rapporti patrimoniali assoggettati al concorso, comprese quelle già pendenti al momento dell’apertura del fallimento. A tale legittimazione si correla il potere di rinunciare ai giudizi intrapresi, incluso il ricorso per cassazione. La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte, perché l’atto non ha carattere accettizio; ne consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, restando salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.

Il Fatto

La curatela di un fallimento proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso IVA emesso dall’Agenzia delle entrate, contestando l’insussistenza della frode fiscale posta a fondamento del provvedimento. La commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la commissione tributaria regionale respingeva l’appello della contribuente.

Avverso tale sentenza la curatela articolava ricorso per cassazione. Resisteva l’erario con controricorso e la curatela depositava memoria. Nel corso del giudizio di legittimità interveniva la rinuncia al giudizio, sottoscritta personalmente dal curatore del fallimento.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’atto di rinuncia, ritenendolo idoneo a supportare la declaratoria di estinzione del giudizio. Il fulcro argomentativo è la ricostruzione dei poteri del curatore fallimentare.

Dal fallimento scaturisce la sottrazione all’insolvente, a far data dall’apertura del concorso, della disponibilità del proprio patrimonio, la cui amministrazione transita in capo al curatore. Lo spossessamento di cui all’art. 42, comma 1, legge fallimentare (ora art. 142 CCII) si risolve nell’apprensione alla massa degli averi dell’insolvente, con l’assegnazione contestuale al curatore del potere di gestirli in via esclusiva.

Il curatore prende in carico il compendio dei beni in funzione eminentemente liquidatoria, quindi attuativa della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 cod. civ. L’art. 43, comma 1, legge fallimentare (ora art. 143, comma 1, CCII) costituisce il pendant processuale dell’art. 42, comma 1, consegnando al curatore una legittimazione processuale attiva e passiva riservata, riferita a tutte le controversie relative ai rapporti patrimoniali che è chiamato ad amministrare, anche se già instaurate al momento dell’apertura del concorso.

A tale legittimazione si correla la prerogativa di rinunciare ai giudizi intrapresi, compreso quello per cassazione. La rinuncia al ricorso produce, peraltro, l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto l’atto non ha carattere accettizio e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. Resta comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio, come affermato da Cass. n. 3971 del 2015 e Cass. n. 10140 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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