Indennità occupazione legittima al giudice ordinario anche se connessa a risarcimento (Cass. civ. Sez. Un. n. 29680 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di determinazione e corresponsione dell’indennità di occupazione legittima, dovuta in conseguenza di atti ablativi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. La circostanza che la stessa domanda sia stata proposta unitamente a quella di risarcimento del danno da perdita del bene, devoluta al giudice amministrativo, non sposta il riparto, perché nell’ordinamento processuale vige il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione. Il principio di concentrazione delle tutele di cui all’art. 7, comma 7, cod. proc. amm. non consente di sovvertire i criteri di riparto. Il petitum sostanziale e la causa petendi della pretesa indennitaria risiedono nella lesione del diritto soggettivo all’integrità del patrimonio, restando il provvedimento di occupazione mero fatto causativo.

Il Fatto

Un privato ha convenuto il Comune davanti alla Corte di appello, in sede di opposizione alla stima, chiedendo la determinazione dell’indennità di esproprio, la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione legittima di più suoli e, in via ulteriore, la restituzione dei fondi e il risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima conseguente all’inefficacia del decreto di esproprio.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1412 del 2014, ha accertato che il decreto di esproprio fu emesso quando il termine di occupazione d’urgenza era già scaduto, così che l’occupazione divenne illegittima. Ha quindi respinto l’opposizione alla stima e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo anche sulla domanda di indennità di occupazione legittima, ritenendola connessa a quella di restituzione e risarcimento e invocando il principio di concentrazione delle tutele. Il privato ha riassunto il giudizio davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione ex art. 11, comma 3, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dalla regola secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto, rileva il petitum sostanziale, da identificare in funzione della causa petendi, cioè dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. I fatti allegati vanno esaminati per verificare la natura giuridica della situazione azionata, prescindendo dalla fondatezza della pretesa, che attiene al merito. Le Sezioni Unite, del resto, sono giudice anche del fatto e possono apprezzare autonomamente le risultanze istruttorie.

La Corte ricostruisce la distinzione tra le due domande. Quella di determinazione dell’indennità per occupazione legittima ha natura indennitaria e si fonda sull’emanazione del decreto di occupazione; quella di risarcimento del danno per occupazione illegittima ha natura risarcitoria e si fonda sull’illegittima privazione del possesso. La diversità di petitum e causa petendi esclude che la seconda costituisca semplice riqualificazione della prima.

Il riparto è confermato dalla giurisprudenza citata: la giurisdizione amministrativa sussiste quando la condotta della P.A. è conseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo e la condotta successiva vi si ricollega in senso causale. Rientrano invece nella giurisdizione ordinaria, per la riserva in chiusa dell’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi.

Nel caso concreto la domanda indennitaria non si radica sul decreto di espropriazione né sulla sua illegittimità, ma sulla lesione del diritto soggettivo all’integrità del patrimonio; il provvedimento di occupazione, la cui legittimità non è in discussione, rileva solo come fatto causativo della pretesa. Né vale invocare la connessione, perché la giurisdizione è inderogabile per motivi di connessione. Quanto all’art. 7, comma 7, cod. proc. amm., il principio di concentrazione non consente di sovvertire i criteri di riparto. Le Sezioni Unite dichiarano pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, cassano in parte qua la pronuncia declinatoria e rimettono le parti davanti alla Corte di appello di Napoli per la sola domanda indennitaria. Nessuna statuizione sulle spese, essendo il conflitto sollevato d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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