Regolamento di competenza inammissibile se il provvedimento non decide sulla competenza (Cass. civ. Sez. III n. 30153 del 15.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l’art. 43 cod. proc. civ., presuppone comunque un provvedimento che statuisca sulla competenza con efficacia decisoria. Non è pertanto impugnabile con il regolamento il provvedimento che si limiti a concedere i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. o a rinviare per la precisazione delle conclusioni, né quello che dichiari la causa matura per la decisione senza attività istruttoria. Il ricorso proposto in difetto di tale presupposto è inammissibile e, ove caratterizzato da colpa grave, giustifica la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un avvocato, difeso da sé stesso, propone regolamento di competenza avverso due ordinanze rese dal Tribunale di Catanzaro in una causa iscritta al ruolo nel 2022, nella quale egli è parte, mentre resiste il Comune di Catanzaro e restano intimati altri soggetti.
Con la prima ordinanza il giudice, esaminate le istanze delle parti e dato atto dell’avvio della negoziazione assistita, aveva concesso i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. e rinviato per l’eventuale ammissione dei mezzi istruttori. Con la seconda, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, aveva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Il ricorrente lamenta la mancanza di adeguata motivazione e il pregiudizio derivante dalla decisione assunta senza istruttoria, nonostante le richieste inoltrate. Il Comune resiste con memoria e il Pubblico Ministero conclude per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto un’eccezione del ricorrente relativa alla tempestività delle conclusioni del Pubblico Ministero, ritenendole pienamente tempestive perché depositate telematicamente il 2 agosto 2025.
Nel merito, il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso la prima ordinanza. Anche a voler ritenere che si tratti di provvedimento reso fuori udienza e non comunicato dalla cancelleria, è comunque decorso, per la sua impugnazione, il termine lungo di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ. Il ricorrente nulla deduce sul punto.
Il ricorso è parimenti inammissibile anche in quanto diretto contro la seconda ordinanza, da considerare comunque impugnata tempestivamente entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione: si tratta di provvedimenti che non hanno pronunciato, con efficacia decisoria, sulla competenza.
Il collegio richiama il principio consolidato secondo cui il regolamento di competenza presuppone un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ., richiamando, tra le pronunce massimate, Cass. n. 11742 del 05/05/2021, n. 14223 del 07/06/2017, n. 20608 del 12/10/2016 e n. 18673 del 13/08/2010. Il regolamento va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, sulla base dell’art. 5, comma 5, del medesimo decreto, secondo cui, quando il valore effettivo della controversia non è determinabile, essa si considera di valore indeterminabile. Il processo sul regolamento di competenza ha per oggetto una questione e non la controversia nella sua interezza, onde si giustifica il richiamo a tale disposizione, come affermato da Cass. 14/01/2020, n. 504, 23/10/2015, n. 21672, 25/02/2015, n. 3881 e 29/01/2015, n. 1706.
Le conclamate ragioni di inammissibilità giustificano infine la condanna del ricorrente ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. al pagamento di una somma equitativamente determinata, in funzione sanzionatoria dell’abuso del processo, secondo Cass. Sez. Un. 05/07/2017, n. 16601. La manifesta violazione di norma processuale dal chiaro tenore e l’esistenza di una giurisprudenza di legittimità consolidata caratterizzano l’iniziativa come frutto di colpa grave, in coerenza con il ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, con la ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e con l’illiceità dell’abuso del processo, come affermato da Cass. 14/10/2016, n. 20732, 21/07/2016, n. 15017, 22/02/2016, n. 3376 e 07/10/2013, n. 22812. Ne discende la condanna al pagamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. e l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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