Insolvenza della società in liquidazione e onere probatorio del debitore (Cass. civ. Sez. I n. 20191 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la società debitrice sia in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell’accertamento dell’insolvenza, ai sensi dell’art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Non è richiesto che l’impresa in liquidazione disponga di credito, risorse e liquidità necessari a soddisfare le obbligazioni contratte, poiché essa non si propone di restare sul mercato, ma ha come esclusivo obiettivo la realizzazione delle attività e la distribuzione dell’eventuale residuo. Anche in tale dimensione di equilibrio, l’onere di allegazione e prova ricade sul debitore, che deve indicare compiutamente l’attivo liquidabile, esponendo in modo realistico i valori di realizzo e i relativi tempi, in raffronto con l’esatta rappresentazione del passivo. La valutazione dei dati patrimoniali appartiene al merito della controversia e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo di coerenza logico-formale.

Il Fatto

Il Tribunale dichiarava il fallimento di una società in liquidazione su istanza di un creditore procedente in forza di un contratto di mutuo garantito da ipoteca. La Corte d’appello rigettava il reclamo proposto dalla società debitrice, ravvisando una situazione di insolvenza e ritenendo che la liquidazione dell’attivo non avrebbe consentito di far fronte a tutti i debiti sociali. Avverso tale decisione la società ricorreva per cassazione con due motivi, mentre il creditore resisteva con controricorso e il fallimento non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

La decisione impugnata si fonda su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggerla. La Corte territoriale, da un lato, ha ravvisato l’insolvenza applicando una concezione unitaria del concetto e prescindendo dallo stato di liquidazione; dall’altro ha ritenuto che, pur valorizzando la liquidazione, l’impossibilità di far fronte ai debiti sociali conducesse ai medesimi esiti. Tale duplice ratio regge il provvedimento sul piano logico e giuridico.

Esaminando il motivo sull’onere della prova, la Corte rileva che il giudice distrettuale non ha affatto esonerato il creditore istante, ma ha constatato che questi aveva agito in forza del credito derivante dall’erogazione del mutuo fondiario e ha poi riscontrato, sulla base della situazione patrimoniale che il debitore è tenuto a presentare ai sensi dell’art. 15, comma 4, l. fall., l’inattendibilità dei dati esposti, sia quanto all’attivo disponibile sia quanto al passivo.

Tale valutazione è coerente con l’orientamento consolidato per cui, quando la società è in liquidazione, l’accertamento ai fini dell’art. 5 l. fall. deve verificare unicamente se gli elementi attivi assicurino l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori (Cass. 25167/2016; Cass. 24660/2020; Cass. 19414/2017). L’impresa in liquidazione, non proponendosi di restare sul mercato, non deve disporre di liquidità per adempiere normalmente.

La Corte ribadisce che anche tale dimensione di equilibrio ricade nell’onere di allegazione e prova a carico del debitore, il quale deve indicare in modo realistico valori di realizzo e tempi, raffrontati con l’esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (Cass. 25167/2016; Cass. 28193/2020). Non è però sindacabile in legittimità la valutazione dei dati patrimoniali, che appartiene al merito e costituisce frutto di apprezzamento riservato al giudice distrettuale, salvo il controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale.

L’infondatezza delle censure rivolte alla seconda ratio decidendi comporta l’inammissibilità del primo motivo: quando la decisione si fonda su ragioni autonome e la critica a una di esse è infondata, le censure relative alle altre sono inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. 11493/2018; Cass. 2108/2012). Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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