Strada interpoderale comune e divieto di uso per fondi estranei (Cass. civ. Sez. II n. 1710 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui le parti di un contratto di divisione di terreni confinanti si obblighino reciprocamente a costruire una strada interpoderale su una striscia di terreno comune lungo il confine, non è lecito ad alcuno dei partecipanti alla comunione servirsi della strada per accedere a un immobile di sua esclusiva proprietà, separato e distinto dai fondi a servizio dei quali la strada era destinata. L’uso a favore di tale immobile si risolve nella costituzione di una vera e propria servitù, con pregiudizio degli altri partecipanti. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1100 e 1102 c.c., il diritto di servirsi della cosa comune trova limiti non solo nell’esigenza di non pregiudicare gli altri partecipanti, ma anche nella destinazione impressa dal titolo, che il singolo comproprietario non può alterare. La costituzione di una servitù illegittima non deriva dal mero ampliamento d’uso, ma dalla concessione di godimento della cosa comune per l’utilità di un fondo, ex art. 1027 c.c., che non vi avrebbe diritto.

Il Fatto

La controversia ha origine da una citazione con cui la proprietaria di un fondo ha convenuto in giudizio i titolari di un fondo confinante, sul quale insiste un’impresa di lavorazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli. La ricorrente deduceva che, con l’espansione dell’azienda, i convenuti avevano usato illegittimamente, quale via di accesso all’opificio, un viottolo comune creato con un atto di donazione e divisione, impiegando mezzi pesanti e occupando un’area di loro proprietà esclusiva, con danni al fabbricato.

Il Tribunale respinse sia le domande dell’attrice sia quelle riconvenzionali dei convenuti. La Corte d’appello di Napoli, accogliendo il gravame, dichiarò illegittimo il passaggio degli automezzi diretti all’opificio, ordinò ai convenuti di astenersi dall’utilizzare il viale per raggiungere il loro fondo e accertò la proprietà esclusiva dell’area non recintata, già oggetto di domanda di usucapione respinta. I convenuti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, riguardanti la violazione delle regole sull’interpretazione del contratto e sulla successione nei diritti reali. I ricorrenti sostenevano che i successivi acquisti del 1977 e del 1980 avessero ampliato la loro partecipazione alla comunione e acquisito una servitù estesa all’intera proprietà limitrofa, a servizio dell’opificio.

La Corte ribadisce che le vicende negoziali successive al contratto costitutivo della comunione non modificano l’asserto secondo cui la strada comune doveva restare destinata unicamente a servizio dei due fondi originariamente individuati. Il principio applicato dalla Corte d’appello è confermato: non è lecito al partecipante servirsi della strada per accedere a un immobile di sua esclusiva proprietà, distinto dai fondi a servizio dei quali la strada era destinata, perché l’uso si risolve in una servitù illegittima, con pregiudizio degli altri partecipanti.

La Corte richiama il combinato disposto degli artt. 1100 e 1102 c.c.: il diritto di ciascun partecipante trova limiti nella destinazione impressa dal titolo, che il singolo non può alterare. La costituzione di una servitù si realizza non per il mero ampliamento d’uso, ma per la concessione di godimento della cosa comune all’utilità di un fondo, ex art. 1027 c.c., che non vi avrebbe diritto. Gli stessi principi valgono per le vie vicinali agrarie formate ex collatione privatorum agrorum, destinate a dare accesso solo ai fondi latistanti o terminali.

Il terzo motivo, relativo al rigetto della domanda di usucapione della servitù di passaggio, è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che le censure richiedono un riesame delle risultanze probatorie e una diversa ricostruzione storica, non consentiti in sede di legittimità. L’art. 116 c.p.c. attribuisce al giudice di merito il potere di valutare le prove, mentre l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non permette di invocare un diverso esame degli elementi probatori quando il fatto storico sia stato comunque considerato. L’accertamento sul possesso ad usucapionem e sul decorso del tempo utile è devoluto al giudice del merito e incensurabile se sorretto da motivazione congrua.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna in solido dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e con distrazione in favore dei difensori della controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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