Fase di trattazione e istruttoria nel patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. Sez. II n. 30479 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fase di trattazione e istruttoria di cui all’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014 non presuppone l’espletamento di prove in senso proprio. Essa comprende una pluralità di attività ulteriori, tra cui le istanze al giudice in qualsiasi forma, le deduzioni a verbale e i procedimenti comunque incidentali. Il giudice che nega il compenso per tale fase sul presupposto che in appello l’istruttoria non sia stata svolta viola la norma. L’accertamento dell’attività effettivamente compiuta è rimesso al giudice del rinvio.
Il Fatto
Un avvocato, in proprio, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Presidente della Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’opposizione proposta ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 al decreto di liquidazione dei compensi per l’attività di difensore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Il decreto non aveva riconosciuto il compenso per la fase di trattazione e istruttoria. L’ordinanza opposta ha motivato il rigetto osservando che la fase istruttoria non era inevitabile, che in appello veniva raramente svolta e che le eventuali istanze si risolvevano in motivi di censura, con passaggio diretto dalla fase introduttiva a quella decisoria. Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere l’ordinanza omesso la liquidazione della fase di trattazione o averla indebitamente sussunta nella fase istruttoria. Sostiene che la trattazione non deve necessariamente consistere in atti istruttori tipici e richiama l’istanza di inibitoria e il deposito di note scritte quali deduzioni a verbale.
La Corte ritiene il motivo, formulato nel rispetto dell’art. 366 cod. proc. civ., fondato. L’affermazione dell’ordinanza secondo cui il compenso non era dovuto perché l’istruttoria non era stata svolta in appello viola la disposizione invocata.
Il giudice di legittimità richiama la propria giurisprudenza, che include nella fase di trattazione e istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all’espletamento delle prove: Cass. Sez. 6-2 n. 4698 del 2019, Cass. Sez. 6-3 n. 20993 del 2020, Cass. Sez. 6-2 n. 164 del 2022, Cass. Sez. 2 n. 8561 del 2023, Cass. Sez. 2 n. 17579 del 2024 e Cass. Sez. 2 n. 19413 del 2025. Tra le attività previste dalla lett. c) rilevano anche le istanze al giudice in qualsiasi forma, le deduzioni a verbale e i procedimenti comunque incidentali.
L’accoglimento del motivo impone la cassazione dell’ordinanza. Poiché la liquidazione del compenso esige l’accertamento e la valutazione dell’attività svolta nella fase di trattazione e istruttoria, la Corte dispone il rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in persona di un diverso magistrato, che farà applicazione dei principi enunciati e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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