Deposito telematico del fascicolo e vizio di percezione della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 7101 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che rigetti l’impugnazione sul presupposto del mancato deposito del fascicolo di parte — e quindi dell’impossibilità di accedere alla sentenza impugnata e ai documenti — incorre in un errore di percezione e motiva in modo non correlato agli atti di causa, quando il deposito del fascicolo, avvenuto in via telematica, risulti documentato. La motivazione apparente per difetto di esame degli atti di causa integra violazione degli artt. 99, 100, 112 e 132 cod. proc. civ. e impone la cassazione con rinvio al giudice di secondo grado in diversa composizione. Il deposito telematico del fascicolo di parte, disciplinato dall’art. 16-bis legge n. 179 del 2012, è idoneo a soddisfare l’onere di deposito e a mettere il giudice nelle condizioni di conoscere la sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente ha subito un’iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto di alcuni Comuni creditori di somme a titolo di sanzioni per violazione del codice della strada. L’iscrizione era stata effettuata sulla base di cartelle esattoriali previamente notificate. Il contribuente ha proposto azione davanti al Giudice di pace chiedendo la declaratoria di illegittimità dell’iscrizione, deducendo l’intervenuta prescrizione dei crediti e la mancanza di preavviso. Il Giudice di pace ha accolto la domanda solo in relazione a una delle cartelle.
Proposto appello, il Tribunale lo ha rigettato rilevando che l’appellante, dopo aver ritirato il fascicolo di parte in vista delle comparse conclusionali, non lo aveva successivamente depositato. Da ciò il giudice ha tratto l’impossibilità di conoscere la sentenza impugnata e i documenti posti a supporto dell’impugnazione, decidendo quindi allo stato degli atti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, che prospettano entrambi la violazione degli artt. 99, 100, 112 e 132 cod. proc. civ. Il ricorrente deduce di aver depositato tempestivamente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il fascicolo di parte contenente la sentenza impugnata, e di averlo fatto in via telematica, secondo le modalità all’epoca previste. Indica gli estremi del deposito e allega al ricorso il dettaglio, con attestazione di conformità.
I due motivi pongono la medesima questione e sono ritenuti fondati. Il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che, non essendo stato depositato il fascicolo di parte — a suo tempo ritirato per le comparse conclusionali — non era possibile accedere alla sentenza impugnata, non depositata dalla controparte né altrimenti presente agli atti.
La Corte rileva che la decisione è basata su un evidente errore di percezione, con una motivazione non correlata agli atti di causa, i quali invece indicavano la presenza della sentenza impugnata. Dal ricorso e da quanto allegato risulta che il deposito del fascicolo di parte, in via telematica, era avvenuto ai sensi dell’art. 16-bis legge n. 179 del 2012, norma dettata in ragione dell’epidemia di Covid e delle conseguenti modalità di svolgimento delle udienze nel periodo considerato.
Il terzo motivo, che denuncia nullità della notifica della sentenza impugnata per erronea certificazione di conformità all’originale, è dichiarato assorbito. La decisione è pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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