L’istanza di prelievo non incide sul computo della durata del processo (Cass. civ. Sez. II n. 11752 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istanza di prelievo, anche quando condiziona ratione temporis la proponibilità della domanda di indennizzo, non incide sul computo della durata del processo. Questa va riferita all’intero svolgimento processuale e non alla sola fase seguente detta istanza. Non può pertanto essere imputata al ricorrente la mancata attivazione riguardo ad un atto introdotto dall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, rispetto al quale egli abbia comunque provveduto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva promosso domanda di equa riparazione per la durata di un giudizio amministrativo protrattosi dal 29 giugno 1994 al 25 luglio 2017. La Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva accolto l’opposizione e determinato l’indennizzo in misura ridotta, detraendo un periodo di quindici anni e quattro mesi, sul presupposto che il processo fosse rimasto quiescente per fatto non imputabile all’amministrazione dalla pubblicazione dell’ordinanza di sospensione fino al deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza.
Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89/2001 e delle norme ratione temporis applicabili. L’amministrazione è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, incentrato sul rilievo che il giudizio era sorto prima del 2010 e che, secondo il combinato disposto degli art. 23, comma 1, l. n. 1034/1971 e art. 51, comma 1, RD n. 642/1907, il ricorrente aveva tempestivamente depositato l’istanza di fissazione dell’udienza e, nel 2009, anche l’istanza di prelievo, dimostrando la permanenza dell’interesse alla decisione.
Il motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha richiamato un indirizzo ormai pacifico, secondo cui in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo l’istanza di prelievo, pur condizionando ratione temporis la proponibilità della domanda, non incide sul computo della durata, che va riferita all’intero svolgimento processuale e non alla sola fase seguente detta istanza.
A sostegno del principio sono richiamati i precedenti Sez. II n. 11149 del 2018, Sez. VI-2 n. 9727 del 2019, Sez. VI-2 n. 2172 del 2017 e Sez. II n. 13554 del 2016. La Corte ha inoltre escluso che possa imputarsi al ricorrente la mancata attivazione riguardo a un atto introdotto dall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, rispetto al quale egli aveva provveduto dopo poco più di un anno, come riconosciuto dalla stessa decisione impugnata.
Il secondo motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo. Il decreto è stato quindi cassato, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, perché riesamini il periodo utile ai fini dell’equo indennizzo sulla scorta del principio enunciato.
Nota della Redazione
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