Estinzione della società estera e ultrattività del mandato al difensore (Cass. civ. Sez. II n. 30841 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione di una società di diritto inglese dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, non l’apertura di una fase di liquidazione volta alla definizione dei rapporti pendenti. Per il diritto regolatore della società opera la legge straniera ex art. 25, comma 2, lett. c), legge n. 218/1995, mentre la legge regolatrice del processo resta quella italiana. L’evento estintivo intervenuto dopo la costituzione in giudizio della parte che ne è colpita integra un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., non rilevabile d’ufficio. L’omessa dichiarazione o notificazione da parte del difensore comporta la ultrattività del mandato e la stabilizzazione della posizione processuale della parte cancellata, anche nei gradi successivi.
Il Fatto
Una società aveva convenuto in giudizio una s.a.s. facendo valere la garanzia per vizi e difetti delle opere commissionate in un appalto e altre inadempienze, chiedendo la riduzione del prezzo, il pagamento di una penale e la restituzione di quanto versato per opere non eseguite. La convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale per far valere un proprio credito. Il Tribunale di Velletri aveva parzialmente accolto le domande di entrambe le parti.
Proposto appello dalla s.a.s., la società aveva articolato appello incidentale. Alla prima udienza l’appellante principale aveva eccepito il difetto di legittimazione della controparte per intervenuto scioglimento. La Corte d’Appello di Roma aveva disatteso l’eccezione e, nel merito, respinto entrambe le impugnazioni. La s.a.s. ha quindi proposto ricorso per cassazione su due motivi; la società ha depositato controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato la ritualità della proposizione del ricorso, notificato presso il procuratore domiciliatario risultante dagli atti del giudizio di appello. Ha invece rilevato la irritualità del controricorso: al momento della costituzione in cassazione la società non era ancora stata ripristinata e il procuratore speciale non aveva alcun potere di rappresentanza né poteva rilasciare valida procura ad litem.
Sul primo motivo, la Corte ha ricostruito i profili sostanziali: trattandosi di società costituita nel Regno Unito, la legge applicabile a costituzione, trasformazione ed estinzione è quella inglese ex art. 25, comma 2, lett. c), legge n. 218/1995. Per il diritto inglese una società dissolved è una società cessata; la cancellazione non apre la fase liquidatoria, ma estingue la società. La disciplina degli artt. 1012 e ss. del Companies Act 2006 (c.d. bona vacantia), che regola l’acquisizione alla Corona dei soli beni residui, non è stata ritenuta applicabile al caso concreto.
Ne consegue che la cancellazione dal registro delle imprese integra una causa di estinzione e costituisce evento interruttivo ai sensi degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. Poiché tale evento si è verificato dopo la costituzione della parte colpita e non è stato dichiarato in udienza né notificato, la Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 15295/2014 e la successiva Cass. n. 2439/2024: la regola dell’ultrattività del mandato stabilizza la posizione del difensore, che continua a rappresentare la parte anche nella fase di impugnazione.
Pertanto, l’atto di appello è stato ritualmente notificato al procuratore domiciliatario già costituito in primo grado. La costituzione della società nel secondo grado, invece, è avvenuta sulla base di una procura ad hoc conferita dal procuratore speciale ormai privo di potere, e non con richiamo alla procura di primo grado: l’inesistenza della procura ha reso inesistente la comparso e l’appello incidentale. Il successivo ripristino con efficacia retroattiva non incide sulla ritualità delle attività processuali, verificabile al tempo della loro effettuazione, in assenza di ratifica espressa.
Quanto all’interesse a impugnare, la Corte ha escluso che la ricorrente potesse dolersi della mancata interruzione: l’appello incidentale è stato comunque respinto nel merito e le spese del grado sono state compensate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse; il secondo, sulle spese, è rimasto assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Nota della Redazione
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