Mutuo solutorio valido ed esecutivo senza materiale consegna delle somme (Cass. civ. Sez. I n. 28871 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo, non contrastando né con la legge né con l’ordine pubblico, e non può qualificarsi come mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente o come pactum de non petendo. Il contratto si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito su conto corrente. Non rileva che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie verso la banca mutuante, essendo tale destinazione frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. In presenza dei requisiti prescritti dall’art. 474 cod. proc. civ., il contratto costituisce titolo esecutivo.
Il Fatto
Alcuni soggetti, in proprio e quali eredi di un terzo, proponevano opposizione a precetto ex art. 615 cod. proc. civ. avverso l’atto con cui la banca intimava il pagamento di una somma rilevante in forza di un mutuo fondiario, non onorato con decadenza dal beneficio del termine. Gli opponenti chiedevano accertarsi l’insussistenza del credito per nullità o inefficacia del mutuo, anche per violazione delle disposizioni in materia di usura e per il collegamento funzionale con altri contratti bancari stipulati da società riconducibili alla medesima compagine familiare.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello confermava, ritenendo lecito il mutuo solutorio e inammissibile per carenza di legittimazione attiva la contestazione relativa ai rapporti delle società estranee al giudizio. Proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo difetto di causa, violazione del divieto di patto commissorio, pratica commerciale aggressiva, nullità per collegamento negoziale e nullità parziale per debiti inesistenti.
La Motivazione della Corte
La Corte aderisce integralmente alla proposta di definizione anticipata, dichiarando il ricorso inammissibile. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito preesistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
La tesi dei ricorrenti, secondo cui non vi sarebbe stato alcuno spostamento patrimoniale, è smentita dall’evidenza: lo spostamento è consistito nella purgazione della mora di tutti i soggetti in favore dei quali la somma è stata accreditata, comprese le società di cui i mutuatari erano amministratori o soci. Quanto all’assunto dell’accredito avvenuto senza espressa previsione contrattuale, il motivo è inammissibile per novità della questione, non emergendo dal ricorso come e quando essa sarebbe stata prospettata in sede di merito.
Il secondo motivo confonde il divieto di patto commissorio, che ricorre quando si prevede il passaggio della proprietà della cosa ipotecata al creditore in mancanza di pagamento, con la garanzia ipotecaria. Il terzo mezzo, fondato sulla pretesa pratica commerciale aggressiva, è anch’esso inammissibile per novità. Il quarto è manifestamente infondato: il difetto di causa non sarebbe deducibile neppure se i mutuatari fossero stati estranei alle società beneficiarie, poiché l’ordinamento riconosce la liceità del contratto a favore di terzi, tanto più che i mutuatari erano soci e amministratori delle società.
Il quinto mezzo è spiegato contro l’evidenza, poiché i pretesi addebiti nulli nei rapporti delle società non incidono sull’oggetto del contendere, costituito dal diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata sulla base di un diverso credito. La Corte richiama la sopravvenuta Sezioni Unite n. 5841/2025, che ha confermato la piena legittimità del mutuo solutorio. La rinuncia ai motivi sulla nullità, contenuta nella memoria, non è seguita da specifica contestazione. I ricorrenti sono condannati alle spese, alla maggiorazione ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e al pagamento a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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