Tremonti ambiente, l’avvio del procedimento è la consegna dei beni (Cass. civ. Sez. V n. 29716 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000 (cd. Tremonti ambiente), il momento di avvio del procedimento rilevante ai fini del regime transitorio è quello in cui ha inizio la realizzazione dell’opera nella quale l’investimento si concretizza: rilevano l’affronto dei costi direttamente imputabili al prodotto, ai sensi dell’art. 2426, comma primo, cod. civ., e la consegna dei beni che afferiscono all’intervento, ai sensi dell’art. 109 TUIR. L’agevolazione, invece, non spetta alle imprese il cui oggetto sociale consiste esclusivamente nella produzione e cessione a terzi di energia elettrica, poiché il beneficio presuppone l’inerenza del danno ambientale all’attività propria dell’impresa investitrice. Le norme agevolative, di carattere eccezionale e derogatorio, sono di stretta interpretazione.

Il Fatto

La società contribuente presentava nel settembre 2014 istanza di rimborso per oltre seicentomila euro, lamentando versamenti in eccesso per gli anni d’imposta 2011 e 2012 derivanti dalla mancata fruizione delle agevolazioni della cd. Tremonti ambiente. Formatosi il silenzio dell’Ufficio, proponeva ricorso davanti alla C.t.p. di Torino, che lo accoglieva.

L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla C.t.r. del Piemonte. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dalla società con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe l’abrogazione della disciplina, intervenuta con l’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83/2012, conv. nella legge n. 134/2012. La clausola di salvaguardia del comma 11 fa salvi i procedimenti avviati anteriormente all’entrata in vigore del decreto. Il discrimine è dunque l’avvio del procedimento, che va esattamente identificato nel tempo.

La Corte esclude che basti un qualsiasi esborso finalizzato all’intervento. Il riconoscimento del compenso a un tecnico per uno studio di fattibilità non integra l’avvio. Occorre un collegamento più marcato tra costo sostenuto e realizzazione dell’opera: serve che il costo costituisca il corrispettivo della materiale acquisizione di un componente dell’opera da parte dell’impresa. Rilevano quindi l’art. 109 TUIR, che individua il momento materiale della consegna o spedizione dei beni mobili, e l’art. 2426 cod. civ. per i costi direttamente imputabili al prodotto.

La Corte precisa che il momento determinante non può essere quello della presentazione della dichiarazione fiscale, che del procedimento costituisce solo il momento conclusivo. Richiamando propri precedenti (Cass. n. 20099/2025, Cass. n. 9918/2025), enuncia il principio per cui l’avvio coincide con l’inizio della realizzazione dell’opera e con l’affronto dei relativi costi.

Il secondo motivo è invece accolto. L’art. 6, comma 15, definisce l’investimento ambientale come il costo di immobilizzazioni necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. La norma presuppone l’inerenza del danno all’attività propria dell’impresa investitrice. Ammettere al beneficio le imprese il cui oggetto è la produzione di energia per la cessione a terzi snaturerebbe la finalità dell’incentivo, trasformandolo in un aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 107-109 TFUE. Nel caso di specie la società svolge esclusivamente tale attività, con conseguente rigetto della pretesa.

La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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