Inerzia del Comune sull’istanza di riduzione IMU non vale silenzio-assenso (Cass. civ. Sez. V n. 26171 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’ente impositore a fronte di una specifica istanza di esenzione o di riduzione dell’imposta non comporta la formazione del silenzio-assenso in difetto di una previsione normativa ad hoc, ma si risolve nel tacito rigetto dell’istanza. L’atto impositivo non esige, sul punto, una motivazione autonoma rispetto a quella posta a fondamento del tributo e degli accessori, essendo sufficiente che siano indicati gli estremi soggettivi e oggettivi della pretesa e i fatti astrattamente giustificativi di essa. L’inerzia pluriennale dell’ente, in presenza di un immobile in disuso e della reiterata attivazione del contribuente, non incide sulla legittimità della pretesa impositiva, ma può rilevare sul piano dell’elemento psicologico e giustificare la disapplicazione delle sanzioni amministrative.
Il Fatto
Una società proprietaria di un complesso industriale abbandonato, con pertinenziale abitazione per il custode, ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune per il parziale versamento dell’IMU e della TASI relativi a più annualità. La società aveva chiesto la riduzione della base imponibile per lo stato di inagibilità o inutilizzabilità dell’immobile, sostenendo che l’inerzia del Comune sull’istanza avesse formato il silenzio-assenso.
Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale ha parzialmente accolto l’appello della contribuente, limitandosi a disapplicare le sanzioni per il legittimo affidamento ingenerato dal silenzio dell’ente. La società ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi del mancato integrale annullamento della pretesa impositiva; il Comune ha resistito con ricorso incidentale avverso la disapplicazione delle sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la contribuente sostiene che, riscontrata la violazione del legittimo affidamento, il giudice di appello avrebbe dovuto annullare integralmente la pretesa. Il motivo è infondato: l’art. 10 della legge n. 212/2000, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva il solo esonero dal pagamento degli interessi moratori e delle sanzioni, non anche dell’imposta.
La successiva novella legislativa, che ha introdotto l’esonero anche dai tributi, è espressamente limitata ai soli tributi unionali e presuppone il mutamento di orientamenti interpretativi dell’amministrazione. Il secondo motivo, relativo alla pretesa formazione del silenzio-assenso, è parimenti infondato: l’inerzia dell’ente impositore va letta come tacito rigetto, non richiedendo l’atto impositivo una motivazione autonoma sul punto.
Quanto al terzo motivo, la Corte conferma il diniego della riduzione: l’art. 13 del d.l. n. 201/2011 subordina il beneficio a un accertamento tecnico o a una dichiarazione sostitutiva, e i presupposti di fatto erano contestati da perizia dell’ente impositore ritenuta prevalente. La doglianza sul concetto di inagibilità fiscale è inammissibile, trattandosi di argomentazione svolta ad abundantiam.
È invece fondato il sesto motivo: il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla questione della errata determinazione della rendita catastale, rettificata in diminuzione dall’Agenzia delle Entrate con efficacia ex tunc, profilo che avrebbe potuto comportare una diversa determinazione della base imponibile. Il ricorso incidentale del Comune, infine, è infondato: la valutazione del giudice di merito sull’incolpevole affidamento della contribuente, condotta in concreto, è conforme ai principi in tema di legittimo affidamento.
La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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