Domanda di asilo successiva al decreto di espulsione non ne determina l’invalidità (Cass. civ. Sez. I n. 31027 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, la domanda di protezione internazionale proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione non rende invalido il provvedimento, poiché al momento della sua adozione non sussisteva la condizione di temporanea inespellibilità. La domanda successiva ne sospende soltanto l’efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace, adito a norma dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, non può pronunciarne l’annullamento in ragione della sua proposizione. L’amministrazione non può eseguire il decreto finché non intervenga la decisione sulla domanda, e lo straniero può opporsi all’accompagnamento alla frontiera.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Foggia avverso il provvedimento di espulsione notificatogli dal Prefetto della Provincia di Foggia il 24.06.2024, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché era stato emesso a suo carico un precedente decreto espulsivo con ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni e lo straniero si era trattenuto nel territorio senza giustificato motivo.

L’opposizione è stata estesa agli atti successivi e conseguenti del Questore. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del decreto per la presentazione, in data 12.07.2024, dell’istanza di protezione internazionale, ancora in attesa di esaurimento. Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, rilevando che l’istanza era successiva al decreto e che si trattava della terza domanda, la seconda reiterata. Proposto ricorso per cassazione con un unico mezzo, il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura hanno depositato mero atto di costituzione.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché dell’art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all’art. 9 della direttiva 2013/32/CE. Si censura la sentenza per non aver annullato né sospeso il decreto di espulsione, pur essendo il ricorrente richiedente asilo.

La Corte dichiara il motivo infondato. Il principio applicato è che la domanda di protezione internazionale proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione non rende invalido il provvedimento, giacché nel momento in cui fu adottato non sussisteva la condizione di temporanea inespellibilità. La domanda successiva ne sospende l’efficacia: il giudice di pace non può quindi pronunciarne l’annullamento, pur non potendo l’amministrazione eseguirlo finché non intervenga la decisione.

Il Collegio richiama un indirizzo consolidato, citando Cass. n. 5437/2020 e, in continuità, Cass. n. 32137/2022, Cass. n. 26633/2023, Cass. n. 24105/2024 e Cass. n. 13151/2025. Da tale orientamento discende che lo straniero, ove l’amministrazione tenti di eseguire il decreto, può opporsi all’accompagnamento alla frontiera.

Nel caso concreto la domanda di protezione internazionale è stata proposta il 12.07.2024, dopo la notifica del decreto del 24.06.2024. È questa circostanza temporale a fondare la reiezione, e non la modalità di inoltro dell’istanza a mezzo PEC, come chiarito da Cass. n. 9597/2024. Il ricorso è rigettato. Nulla è disposto sulle spese per assenza di attività difensiva dell’amministrazione intimata, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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