Domanda di asilo successiva al decreto di espulsione non ne impone l’annullamento (Cass. civ. Sez. I n. 31028 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di protezione internazionale proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione non rende invalido il provvedimento, perché nel momento in cui esso è stato emesso non sussisteva la condizione di inespellibilità temporanea. La domanda successiva ne sospende l’efficacia esecutiva, con la conseguenza che il giudice di pace, adito ai sensi dell’art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, non può pronunciarne l’annullamento. L’amministrazione non può eseguirlo finché non interviene la decisione sulla domanda, e lo straniero può opporsi all’accompagnamento alla frontiera. La sospensione dell’efficacia non equivale a caducazione del titolo espulsivo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Foggia avverso il decreto con cui il Prefetto aveva disposto la sua espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, per essersi trattenuto in Italia dopo un precedente decreto espulsivo senza giustificato motivo.
L’opponente deduceva l’illegittimità del provvedimento per avere presentato, in data 10.05.2024, istanza di protezione internazionale ancora in attesa di definizione, oltre alla pendenza del termine per impugnare il rigetto della protezione speciale. Il Giudice di pace respingeva l’opposizione con sentenza n. 520/2024, rilevando che il diniego del Questore non autorizzava lo straniero a permanere nel territorio. Proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 13 e 19 d.lgs. n. 286/1998 e della normativa sull’asilo, sostenendo che il giudice di pace avrebbe dovuto annullare il decreto impugnato in presenza di una domanda di asilo pendente. La Corte giudica il motivo infondato: la presentazione delle domande non produce l’effetto sospensivo invocato dal ricorrente.
Quanto alla domanda di protezione speciale presentata nel 2022, la decisione impugnata è immune da vizi. Il ricorrente non può invocare l’art. 7 d.lgs. n. 25/2008, che autorizza a permanere sul territorio fino alla decisione della Commissione territoriale. Per “richiedente”, secondo l’art. 2 d.lgs. n. 25/2008, si intende lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale, diretta allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria. Nel caso di specie la domanda di protezione speciale era stata rivolta direttamente al Questore, fuori dal perimetro della protezione internazionale (Cass. n. 5437/2020; Cass. n. 12206/2020).
Quanto alla domanda di protezione internazionale proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione, essa non ne determina l’invalidità. Al momento dell’emissione non sussisteva la relativa condizione di inespellibilità temporanea. La domanda successiva sospende l’efficacia del decreto, sicché il giudice di pace non può annullarlo, pur non potendo l’amministrazione eseguirlo fino alla decisione. Lo straniero, ove si tenti l’esecuzione, può opporsi all’accompagnamento alla frontiera (Cass. n. 5437/2020; Cass. n. 26633/2023).
Il secondo motivo prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni motivi di opposizione. La Corte ricorda che l’omessa pronuncia integra un error in procedendo deducibile con la violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.; in mancanza, il motivo è inammissibile (Cass. n. 29952/2022; Cass. n. 21444/2024). Nel caso concreto la censura è ritualmente svolta e il riscontro ex actis conferma che il giudice di pace non ha esaminato i motivi di opposizione, con conseguente nullità della pronuncia. Il ricorso è quindi accolto sul secondo motivo, con cassazione con rinvio al Giudice di pace di Foggia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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