Correzione errore materiale esclusa se spese rimesse al giudice del rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 27595 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., consiste in una mera svista del giudice e si sostanzia nella divergenza tra l’ideazione della decisione e la sua materiale rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto concettuale del provvedimento. Non integra errore materiale l’omessa statuizione sulle spese di legittimità quando la cassazione con rinvio ha rimesso al giudice del rinvio ogni decisione in merito, secondo il principio di soccombenza applicato all’esito globale del processo. Spetta al giudice del rinvio individuare la parte soccombente tenuta a sopportare le spese e liquidarle, potendo anche disporne la compensazione o condannare la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente. Nel procedimento di correzione degli errori materiali, di natura sostanzialmente amministrativa, non è configurabile alcuna situazione di soccombenza e non può procedersi alla liquidazione delle spese, neppure se la parte non richiedente si oppone all’istanza.

Il Fatto

Un cittadino straniero aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Varese che aveva respinto l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Con ordinanza n. 9789/2025 la Corte aveva accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa al medesimo giudice, in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale, deducendo che l’Amministrazione, soccombente, avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e che tale condanna non era stata indicata nel provvedimento di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione consolidata di errore materiale: esso si configura come mera svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica. Richiama sul punto Cass., Sez. I, n. 17977 del 2005.

Applicando tale criterio, la Corte esclude che nella specie ricorra un errore materiale. Quando la causa, a seguito di cassazione con rinvio, è rimessa al giudice del rinvio per le spese processuali anche del giudizio di legittimità, spetta proprio a quel giudice provvedere sulle spese, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo e non ai singoli gradi e al loro risultato.

Il giudice del rinvio, dunque, non liquida le spese con riferimento a ciascuna fase, ma in relazione all’esito finale della lite, potendo legittimamente disporre la compensazione, totale o parziale, ovvero condannare la parte vittoriosa in cassazione, ma complessivamente soccombente, al rimborso delle spese. La Corte richiama i precedenti Cass. n. 16645/2025, Cass. n. 15506/2018, Cass. n. 28698/2019 e Cass. n. 20289/2015.

Ne consegue che, in un caso di accoglimento del ricorso con cassazione e rinvio anche per le spese di legittimità, è rimessa al giudice del rinvio la decisione sia sull’individuazione della parte soccombente tenuta a sopportare le spese, sia sulla relativa liquidazione. L’istanza di correzione è pertanto disattesa.

La Corte aggiunge, per mera completezza, che l’istanza è carente sul piano della specificità, poiché nessuna documentazione è allegata a dimostrazione che il difensore, in occasione del ricorso originario, si sia dichiarato antistatario. Infine, nulla dispone sulle spese del procedimento di correzione, richiamando Cass. Sez. U. n. 29432/2024: il procedimento ex artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ. ha natura sostanzialmente amministrativa e non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile alcuna soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure in caso di opposizione della parte non richiedente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *