Travisamento della prova per svista percettiva e rimedio della revocazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31918 del 07.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che derivi da una svista concernente il fatto probatorio in sé e non dalla verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., a condizione che l’errore non investa un punto controverso e non promani da una valutazione. Ne consegue che la censura con cui la parte adombri un errore percettivo del giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità. Parimenti inammissibile è la doglianza che assuma la prescrizione del credito in modo solo generico, senza elementi circostanziati che ne avvalorino la decisività.

Il Fatto

La vicenda origina da un giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, instaurato dal debitore in contraddittorio con l’agente della riscossione e con l’ente previdenziale, anche quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti.

La Corte d’appello di Lecce, respinta l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dall’agente, aveva rigettato il gravame e confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la prescrizione quinquennale fosse stata interrotta quando il termine era ormai spirato. Avverso tale sentenza l’agente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2948 cod. civ., lamentando che la Corte di merito avesse indicato, in motivazione, una risultanza probatoria diversa da quella emergente dagli atti, tale da attestare l’interruzione del termine prescrizionale prima del suo decorso.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Il principio posto a fondamento della decisione è netto: il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando derivi da una svista sul fatto probatorio in sé, trova il proprio rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, e non nel giudizio di legittimità. Il rimedio resta esperibile a condizione che l’errore non investa un punto controverso e non promani da una valutazione.

La Corte ha richiamato il proprio orientamento, da ultimo espresso dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, e ha osservato che è la stessa parte ricorrente ad adombrare un errore percettivo. La censura, dunque, si colloca fuori dal perimetro del ricorso per cassazione.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, in via subordinata, la violazione degli artt. 2946 cod. civ. e 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che i termini fossero stati interrotti dalla data di notifica delle intimazioni di pagamento. Anche tale doglianza è stata dichiarata inammissibile: i fatti estintivi anteriori alla notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito non risultano evidenziati dalla Corte d’appello e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo è stata prospettata solo genericamente, senza il supporto di elementi circostanziati idonei ad avvalorare la decisività della critica.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La Corte non ha provveduto alla regolazione delle spese, per non avere le parti intimate svolto attività difensiva, e ha ravvisato i presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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