Riassunzione del processo interrotto: il termine decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione (Cass. civ. Sez. I n. 31267 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di interruzione automatica del processo per sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di una parte, il termine perentorio di riassunzione previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. decorre non dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, ma dalla dichiarazione giudiziale di interruzione. Il processo non può essere riassunto se non sia quiescente, e tale condizione si realizza solo a seguito della declaratoria di interruzione da parte del giudice. Questa, ove non già conosciuta per la pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., va notificata alle parti o comunicata dall’ufficio, potendo essere pronunciata anche d’ufficio.
Il Fatto
La società correntista e il garante convenivano in giudizio la banca davanti al Tribunale di Verbania, deducendo l’applicazione di interessi ultralegali, usurari e anatocistici e di commissioni non pattuite su un conto corrente affidato, un mutuo fondiario e un’apertura di credito. Chiedevano la rideterminazione dei saldi, la ripetizione degli importi addebitati e il risarcimento dei danni. Il Tribunale dichiarava inammissibili le domande di accertamento e ripetizione sui conti e rigettava quella sul mutuo.
In appello la Corte distrettuale, a seguito dell’intervento del successore a titolo particolare della banca, accoglieva l’eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione. Poiché la banca era stata posta in liquidazione coatta amministrativa tra la notifica della citazione e la scadenza del termine di costituzione, il processo si era interrotto. La Corte riteneva che il termine di riassunzione decorresse dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, risalendo la riassunzione al 9 aprile 2018, oltre il termine già spirato.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 305 cod. proc. civ., sostenendo che il dies a quo andava fissato non al momento dell’evento interruttivo, ma al successivo momento in cui la parte aveva avuto conoscenza legale dell’interruzione, coincidente con la lettura in udienza dell’ordinanza che l’aveva disposta, avvenuta il 9 gennaio 2018.
La Corte reputa il motivo fondato e muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 12154 del 2021, che ha distinto il profilo dell’automatica interruzione del processo da quello della decorrenza del termine perentorio per la riassunzione. Quest’ultima resta collegata alla dichiarazione giudiziale dell’interruzione: il termine in tanto decorre in quanto vi sia stata un’interruzione dichiarata dal giudice.
Il Collegio richiama inoltre Cass. n. 22714 del 2025 e Cass. n. 27215 del 2025, che hanno puntualizzato come la conoscenza legale rilevante si riferisca non all’evento interruttivo, ma all’ordinanza che dichiara l’interruzione, la quale è già conosciuta se pronunciata in udienza oppure va notificata o comunicata dall’ufficio giudiziario.
Ne deriva che il procedimento non può essere riassunto se non sia quiescente, e tale quiescenza si produce solo a seguito della declaratoria di interruzione. Non si è attenuta a questi principi la Corte distrettuale, che ha fatto decorrere il termine dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, ancorandola alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di sottoposizione della banca alla procedura, e ha qualificato come meramente ricognitiva la dichiarazione resa in udienza.
La sentenza è dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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