Assegno non trasferibile pagato a terzi e concorso di colpa del mittente (Cass. civ. Sez. I n. 10711 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, legge assegni, la banca negoziatrice che paghi un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore risponde del pagamento, e la sua responsabilità ha natura contrattuale. Essa è ammessa a liberarsi solo provando di aver adempiuto con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ.; non è sufficiente allegare la falsità dei documenti di identificazione esibiti, poiché esistono falsi grossolani rilevabili ictu oculi con la diligenza media dell’operatore professionale. La spedizione per posta ordinaria di un assegno munito di clausola di intrasferibilità costituisce, in caso di sottrazione e riscossione da parte di soggetto non legittimato, condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente ex art. 1227, comma 1, cod. civ.

Il Fatto

Una compagnia assicurativa convenne in giudizio la società postale davanti al Tribunale di Padova per ottenere il risarcimento del danno corrispondente all’importo di cinque assegni di traenza non trasferibili, emessi da due banche in forza di una convenzione di assegno. I titoli erano stati negoziati e pagati a soggetti diversi dai legittimi beneficiari.

Il tribunale accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento. La Corte di appello di Venezia respinse il gravame, applicando i principi delle Sezioni Unite n. 12477 del 2018 e rilevando che la società postale non aveva provato l’assenza di colpa, non bastando la falsità dei documenti esibiti. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi delle Sezioni Unite n. 12477 e n. 12478 del 2018, secondo cui la norma sull’assegno non trasferibile si applica anche all’assegno di traenza, la responsabilità della banca negoziatrice è contrattuale e l’inadempimento può essere escluso solo con la prova della diligenza professionale. Viene richiamato anche l’art. 14712 del 2007, che aveva qualificato tale responsabilità come da contatto sociale, fondata sull’obbligo di protezione posto a carico della banca verso tutti i soggetti interessati al buon fine dell’operazione.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La ricorrente non aveva colto la ratio della sentenza impugnata: la corte distrettuale aveva correttamente ritenuto non assolto l’onere probatorio, perché la mera falsità dei documenti non escludeva la colpa, essendo l’operatore tenuto a una verifica visiva e tattile dei titoli. La censura, pretendendo di far gravare sulla controparte l’onere di dimostrare contraffazioni visibili ictu oculi, mirava in realtà a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità.

Il secondo motivo è invece accolto. La Corte richiama Cass., SU, n. 9769 del 2020, secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, è condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato. Tale condotta espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza e si pone come antecedente necessario dell’evento dannoso. Il giudice di appello aveva quindi errato nell’escludere il concorso di colpa pur in presenza della spedizione incauta.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti del secondo motivo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per il nuovo esame e la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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