Danno da perdita del rapporto coniugale: bastano coniugio e presunzione (Cass. civ. Sez. III n. 31373 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di morte di un coniuge per fatto illecito altrui, l’allegazione del solo rapporto di coniugio è di regola sufficiente — in forza dell’id quod plerumque accidit — a fondare il diritto del superstite al risarcimento del danno non patrimoniale, e a far sorgere l’onere del danneggiante di allegare e provare che il legame affettivo era di fatto insussistente o di intensità attenuata. L’eventuale separazione di fatto o legale, dedotta e provata dal danneggiante, non è di per sé sufficiente a escludere in radice il risarcimento, ma impone al giudice di valutare, sulla base di tutti gli elementi istruttori, in che misura essa abbia inciso sull’intensità del legame, al fine di calibrare il quantum risarcitorio. L’esclusione integrale del risarcimento è ammissibile solo quando vi siano elementi, anche presuntivi, tali da ritenere che la separazione abbia soppresso ogni vincolo affettivo, rilevando a tal fine la durata del matrimonio, la recente insorgenza della separazione e l’esistenza di figli.
Il Fatto
Il coniuge di una donna deceduta, ricoverata in reparto di Neurologia, ha agito nei confronti della struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso, avvenuto per caduta dall’ospedale. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Cagliari, che ha condannato l’ente al pagamento di una somma risarcitoria. La Corte d’appello di Cagliari, in riforma, ha integralmente rigettato la domanda, ravvisando un difetto di allegazione e di prova del legame affettivo fra i coniugi, essendo emersa in secondo grado una separazione di fatto intervenuta qualche mese prima del decesso.
I figli ed eredi del coniuge, deceduto nel corso del giudizio, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo omesso esame di fatto decisivo, violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. e violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. La struttura sanitaria ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i tre motivi, ritenendoli connessi sul piano logico e giuridico. Preliminarmente, richiama i principi consolidati in materia di allegazione e prova del vincolo affettivo fra coniugi: secondo l’art. 2727 cod. civ., l’uccisione di una persona fa presumere una sofferenza morale in capo al coniuge, a nulla rilevando la mancata convivenza, circostanza valutabile solo ai fini del quantum debeatur. Richiama sul punto Sez. 6-3 n. 3767 del 2018, Sez. 3 n. 9010 del 2022, Sez. 3 n. 22397 del 2022, Sez. 3 n. 25415 del 2013, Sez. 3 n. 28222 del 2019, Sez. 3 n. 10393 del 2002, Sez. 3 n. 1025 del 2013 e Sez. 3 n. 21988 del 2025.
Da tale indirizzo la Corte trae una sequenza di corollari: il coniuge danneggiato può limitarsi ad allegare e provare il rapporto di coniugio; spetta al danneggiante dimostrare che il legame era assente o attenuato; la separazione, legale o di fatto, non è di per sé sufficiente a escludere il risarcimento; l’esclusione integrale è ammissibile solo se la separazione, per ragioni e modalità, ha soppresso ogni vincolo affettivo.
Su questa base, la Corte ritiene la sentenza impugnata non conforme. In primo luogo, la Corte d’appello ha ravvisato un difetto assertivo della domanda, ma l’allegazione del rapporto di coniugio era di per sé sufficiente: la questione dell’effettività del legame rileva solo sul piano asseverativo e del quantum. In secondo luogo, l’onere di provare l’insussistenza del legame incombeva sul danneggiante, non sul danneggiato; il risarcimento non poteva quindi essere escluso in radice per la sola emersione della separazione di fatto.
La Corte rileva inoltre che la corte territoriale avrebbe dovuto valutare la durata del matrimonio, la recente insorgenza della separazione e l’esistenza di figli: circostanze emergenti dall’istruttoria, ma non esaminate. La sentenza ha così omesso di valutare gli elementi di prova disponibili, facendo rientrare il difetto di prova nel difetto di allegazione. Infine, il motivo di appello dell’ente era diretto solo a contestare il quantum, non l’an del diritto risarcitorio.
Il ricorso è quindi accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa sezione e composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte dispone d’ufficio l’omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 d. lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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