Improcedibile il ricorso privo della relata di notificazione della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 5029 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando la parte ricorrente, pur dichiarando di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositi copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione, documentazione prescritta dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. a pena di improcedibilità. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione del controricorrente. La cosiddetta prova di resistenza non preclude la declaratoria solo quando la notificazione del ricorso si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, assicurando il collegamento tra le due date e la verifica della tempestività.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un contratto di locazione ad uso abitativo. La conduttrice agisce per la declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta, oltre che per il rilascio dell’immobile e il pagamento di un indennizzo per occupazione senza giusta causa. Il Tribunale accoglie la domanda e la Corte d’appello respinge il gravame del conduttore.

Quest’ultimo propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la nullità di protezione in favore del conduttore e la riqualificazione della nullità come relativa all’esito della modifica normativa intervenuta nel 2015. La controricorrente resiste chiedendo l’inammissibilità o il rigetto. Il ricorso è improcedibile.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che agli atti del giudizio di legittimità non risulta presente la relata di notificazione della sentenza impugnata, il cui deposito è prescritto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. Trova applicazione il principio secondo cui il ricorso è improcedibile quando la parte dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza e depositi copia autentica della stessa priva della relazione di notificazione, senza che tale documentazione sia stata prodotta neppure dalla controricorrente.

Il Collegio esamina poi l’evenienza della cosiddetta prova di resistenza, idonea a precludere la declaratoria di improcedibilità. Essa si integra quando la notificazione del ricorso risulti perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza: in tal caso il collegamento tra la data di pubblicazione, indicata nel ricorso, e quella di notificazione dello stesso, emergente dalla relata, consente al giudice dell’impugnazione di accertare la tempestività rispetto al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.

Nel caso di specie la notificazione del ricorso è avvenuta il 20 gennaio 2020, dunque oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, risalente al 3 ottobre 2019. La prova di resistenza non può pertanto operare.

La Corte esclude infine che a precludere l’esito dell’improcedibilità valga il rilievo che la controricorrente nulla abbia eccepito. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanabile dalla non contestazione della controparte, sicché la declaratoria segue anche in difetto di specifica doglianza.

La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni ulteriore questione di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente, con liquidazione come da dispositivo. A carico del ricorrente sussiste altresì l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo l’accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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