Domanda riconvenzionale nel rito ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 è appellabile (Cass. civ. Sez. II n. 31666 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, la decisione resa sulla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto resta assoggettata al regime di impugnazione suo proprio e deve essere impugnata con l’appello, non con il ricorso immediato per cassazione. L’inappellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio è prevista dal quarto comma della disposizione con esclusivo riguardo alla domanda proposta dall’avvocato; per le altre domande trattate nel medesimo processo continua a valere la regola dell’art. 702-quater cod. proc. civ., che ne prevede l’appellabilità. Il potere del giudice di separare le cause, rimesso a un apprezzamento discrezionale non sindacabile in cassazione, non può incidere sull’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la decisione sulla domanda riconvenzionale.

Il Fatto

Una professionista conveniva in giudizio il proprio assistito davanti al Tribunale di Napoli Nord con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., per ottenere la liquidazione del compenso maturato nell’attività di difesa svolta in una controversia di lavoro conclusasi con l’illegittimo licenziamento del cliente. Il convenuto si costituiva e proponeva domanda riconvenzionale per responsabilità professionale del difensore, assumendo che l’impugnazione del licenziamento fosse stata tardiva e che da ciò fosse derivato un pregiudizio risarcibile.

Il Tribunale trattava la causa con la procedura dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, nella versione vigente ratione temporis, accoglieva il ricorso della professionista e rigettava la riconvenzionale. Avverso l’ordinanza il convenuto proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La controricorrente eccepiva l’inammissibilità del mezzo, sostenendo che il provvedimento fosse appellabile. Il pubblico ministero concludeva per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso. Le controversie per la liquidazione degli onorari dell’avvocato in materia civile soggiacciono al rito speciale dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, che introduce un modello di cognizione sommaria nel quale la decisione è presa in composizione collegiale, anche quando la domanda non si limiti al quantum ma investa l’an della pretesa. In tal caso il rimedio è il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., restando l’ordinanza non appellabile.

Ai fini dell’individuazione del regime impugnatorio assume rilievo la forma concretamente adottata dal giudice, ove frutto di consapevole scelta desumibile dallo svolgimento del procedimento. Nel caso di specie il Tribunale ha deciso secondo il rito speciale, espressamente richiamato, in composizione collegiale e con ordinanza: la decisione sulla domanda principale è dunque ricorribile per cassazione.

Diverso è l’esito per i profili relativi al rigetto della domanda riconvenzionale. Il Collegio richiama il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 4485 del 2018 in tema di trattazione congiunta di domanda principale e riconvenzionale e di separazione della domanda che non si presti a istruzione sommaria. Ricorrendo le condizioni degli artt. 35 e 36 cod. proc. civ., spetta al giudice di merito scegliere se separare o meno le cause, con apprezzamento discrezionale non sindacabile in cassazione.

Da ciò deriva che la decisione sulla riconvenzionale rimane assoggettata al proprio regime di impugnazione e non a quello della domanda principale. Il potere di separazione, attribuito per ragioni di economia e celerità processuale, non può incidere sull’appellabilità della decisione resa sulla riconvenzionale. Né in senso contrario rileva l’art. 14 citato, poiché l’inappellabilità è disposta con riguardo alla sola domanda dell’avvocato; per le altre resta ferma la regola dell’art. 702-quater cod. proc. civ., che ne prevede l’appello. La Corte dà continuità a Cass. Sez. II n. 3027 del 2025, n. 15563 del 2024 e n. 6321 del 2022.

Il primo motivo, relativo alla liquidazione delle fasi istruttoria e decisoria, è rigettato: l’attività difensiva risulta provata documentalmente e la voce «e/o» giustifica la fase istruttoria, mentre per la conciliazione spetta il compenso per la fase decisionale con l’aumento fino a un quarto. Il secondo e il terzo motivo, attinenti al rigetto della riconvenzionale, sono dichiarati inammissibili perché proposti con il mezzo errato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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