Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio su conoscenza e conoscibilità della frode (Cass. civ. Sez. V n. 31662 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria che contesti fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, ha l’onere di provare anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione d’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, con elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo con l’ordinaria diligenza richiesta dalla qualità professionale. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, senza che assumano rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici. Il giudice del rinvio, una volta accertata in sede rescindente l’esistenza della frode, non può riesaminare l’elemento oggettivo, essendo il perimetro limitato alla conoscenza o conoscibilità.

Il Fatto

Una società di costruzioni, incorporante altra società, era destinataria di tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, con cui l’Amministrazione contestava la deduzione di costi relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione dell’IVA e irrogava sanzioni. Le indagini avevano rivelato una presunta frode carosello con società cartiere operanti nel commercio di materiali edili.

Nel processo penale, gli amministratori del gruppo contribuente erano stati assolti con formula piena all’esito di giudizio abbreviato. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti; una prima pronuncia della CTR, favorevole all’Agenzia, era cassata con rinvio. Il giudice rescissorio annullava gli avvisi, ritenendo non provata la conoscenza della frode. L’Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, formulata come violazione di legge ma contestante in realtà la valutazione dei fatti. Il motivo è ritenuto ammissibile, perché non si limita a chiedere un nuovo esame probatorio, ma investe il canone di riparto dell’onere probatorio applicato dal giudice di merito.

Nel merito, il motivo è fondato. La Corte richiama il principio già espresso da Cass. Sez. 5 n. 9851 del 20.04.2018: l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la conoscibilità della frode; solo dopo scatta la prova contraria del contribuente sulla massima diligenza. Il giudice del rinvio, invece, ha fatto riferimento alla «prova della conoscenza» della frode, applicando un canone più rigoroso e non conforme.

La CTR ha inoltre violato il perimetro del giudizio rescissorio. Essendo acquisita la frode per effetto della sentenza rescindente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi alla dimensione soggettiva; ha invece riesaminato l’elemento oggettivo, escludendo che la società fornitrice fosse una cartiera e compiendo una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, senza collocarli in un contesto unitario (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017).

Quanto alla sentenza penale di assoluzione, la Corte esclude che rientri nell’ambito dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. n. 87/2024), poiché emessa a seguito di giudizio abbreviato e non dibattimentale. Ribadisce poi il costante orientamento secondo cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste non ha efficacia di giudicato automatica nel processo tributario, ma va valutata autonomamente dal giudice tributario (Cass. n. 11690 del 2024; Cass. n. 10578 del 2015; Cass. n. 5720 del 2007).

Il secondo e il terzo motivo, sulla deducibilità dei costi ex art. 109 TUIR e sulla nullità per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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