Canoni di accesso alle strade statali spettano ad Anas anche nei piccoli (Cass. civ. Sez. II n. 15942 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, quarto comma, legge n. 59/1961, che riserva ai comuni i canoni dovuti dai privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle traverse interne, è stato abrogato implicitamente dalle disposizioni successive che hanno disciplinato l’intera materia, tra cui il Codice della strada e il d.lgs. n. 143/1994 di trasformazione dell’Anas. La “permanenza in vigore” disposta dall’art. 1, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 179/2009 non produce alcuna reviviscenza: essa richiama le disposizioni legislative statali nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto, con le modificazioni successive alla loro emanazione originaria, comprese quelle derivanti da abrogazione implicita ex art. 15 disp. prel. c.c. Ne consegue che Anas s.p.a. conserva il diritto di riscuotere i canoni di accesso alle strade statali anche nei centri abitati con meno di 20.000 abitanti.

Il Fatto

Nel 2010 Anas s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Rovigo un privato per il pagamento di canoni, pari a € 16.059, relativi a una licenza di accesso alla strada statale n. 309 in relazione a un immobile sito nel Comune di Taglio di Po. Nella contumacia del convenuto, il Tribunale accolse la domanda.

La Corte di appello di Venezia confermò la decisione. Il convenuto propose ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria, mentre Anas resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che la Corte di appello, applicando gli artt. 14, 22 e 27 Codice della strada, avesse riconosciuto ad Anas il diritto di riscuotere i canoni correlativi alle concessioni di accesso a strada statale in centri abitati con meno di 20.000 abitanti. Secondo la tesi, il d.lgs. n. 179/2009 avrebbe determinato la reviviscenza dell’art. 4 legge n. 59/1961, che attribuisce tali canoni ai comuni.

La Corte ha ritenuto il motivo non fondato e ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui resiste alle censure. L’art. 4, quarto comma, legge n. 59/1961 è stato abrogato implicitamente da disposizioni legislative successive — tra cui il Codice della strada e il d.lgs. n. 143/1994 — che hanno introdotto una disciplina regolante l’intera materia già oggetto della legge antecedente.

Quanto alla “permanenza in vigore” invocata dal ricorrente, l’art. 1, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 179/2009 stabilisce che restano in vigore le disposizioni legislative statali indicate negli allegati 1 e 2, tra cui la legge n. 59/1961. Tali disposizioni, tuttavia, permangono nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto, con le modificazioni successive alla loro emanazione originaria, comprese quelle dovute all’abrogazione implicita ex art. 15 disp. prel. c.c., come appunto accaduto nella specie.

La Corte ha inoltre osservato che la legge delega n. 246/2005, sulla cui base è stato emanato il d.lgs. n. 179/2009, ha posto il criterio direttivo di escludere le disposizioni colpite da abrogazione tacita, perché non indispensabili, concernendo una materia ormai diversamente disciplinata. Né rileva, poiché tra parti diverse, il precedente della Corte di appello di Venezia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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