Cessione dei crediti in blocco e legittimazione passiva della società veicolo (Cass. civ. Sez. I n. 33960 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di cessione dei crediti in blocco eseguita tramite cartolarizzazione, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita, c.d. società veicolo, la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande e i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente. Ne consegue che la società veicolo, intervenuta in cassazione per vedersi rigettare il ricorso, difetta di legittimazione in relazione all’azione di ripetizione fondata sul rapporto fondamentale. La società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei confronti di altra società, alla quale affermi di essere succeduta a titolo universale o particolare, è tenuta a fornire la prova della propria legittimazione. Ipotesi diversa è quella della cessione operata direttamente ai sensi dell’art. 58 del testo unico bancario.

Il Fatto

Il ricorrente, correntista, propone ricorso per cassazione con tre mezzi avverso la sentenza con cui la corte di appello ha accolto in parte il suo appello. Il giudice del merito aveva dichiarato l’illegittimità degli addebiti per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sino al 9 febbraio 2006 e determinato il saldo del rapporto di conto corrente in € 38.639,30 senza alcuna capitalizzazione per il periodo considerato, con compensazione delle spese dei due gradi.

La banca intimata non spiega difese. Interviene invece la società veicolo, cessionaria dei crediti in forza di un’operazione di cartolarizzazione, la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che, essendo cessionaria del credito, non può essere chiamata a rispondere di eventuali istanze restitutorie o risarcitorie. La questione centrale diviene dunque quella della legittimazione della cessionaria nel giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’intervento della società veicolo, che assume di aver agito in veste di successore a titolo particolare della banca per effetto di cessione di crediti in blocco, comprensiva del credito in discussione, nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione disciplinata dagli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999.

Il collegio richiama il principio consolidato secondo cui la società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei confronti di altra società, alla quale affermi di essere succeduta a titolo universale o particolare, è tenuta a fornire la prova della propria legittimazione (Sezioni Unite n. 11650 del 2006).

Nel caso concreto si verte in ipotesi di domanda di rideterminazione del saldo di un conto corrente promossa dal correntista nei confronti della banca, con conseguente domanda, poi abbandonata, di ripetizione di indebito. Trova quindi applicazione il principio per cui, in materia di cessione di crediti in blocco eseguita tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società veicolo la titolarità del lato passivo del rapporto controverso, avente ad oggetto le domande e i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente (Cass. n. 18454 del 2024; Cass. n. 21843 del 2019; Cass. n. 17735 del 2022).

La Corte distingue espressamente l’ipotesi della cessione operata non attraverso il congegno della cartolarizzazione, ma direttamente ai sensi dell’art. 58 del testo unico bancario, richiamando in tal senso Cass. n. 30758 del 2025. Ne deriva che la società veicolo difetta della legittimazione in relazione all’azione di ripetizione basata sul rapporto fondamentale, con conseguente inammissibilità dell’intervento.

Quanto al ricorso, la Corte lo dichiara palesemente inammissibile. Il primo motivo, volto a denunciare l’erronea valutazione dell’apertura di credito nella parte in cui si autorizzava l’utilizzo di somme extra-fido, è estraneo all’error in iudicando in iure deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il secondo motivo, concernente l’errata interpretazione della clausola, attiene al risultato interpretativo, sottratto al sindacato di legittimità. Il terzo motivo, sulla individuazione delle rimesse solutorie, introduce una questione nuova, non evincibile dalla motivazione. La Corte dà infine atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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