Eccezione di inadempimento e mera difesa nella risoluzione per inadempimento (Cass. civ. Sez. II n. 31708 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione, da parte del convenuto, dei fatti dilatori imputati all’attore e delle circostanze incidenti sulla gravità dell’inadempimento non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa, volta a paralizzare la domanda risolutoria, e non soggiace alla decadenza di cui all’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. Tale allegazione è funzionale alla valutazione comparativa dei comportamenti di entrambe le parti, che è potere-dovere del giudice ai fini dell’applicazione dell’art. 1455 cod. civ. L’accertamento della non scarsa importanza dell’inadempimento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione logica e coerente.
Il Fatto
Nel 2007 le parti stipulavano un contratto preliminare di vendita immobiliare al prezzo di euro 130.000, con caparra confirmatoria di euro 5.000. I promittenti venditori si impegnavano a cancellare un’ipoteca giudiziale in tempo utile per consentire al promissario acquirente di ottenere un mutuo. La cancellazione non avveniva nel termine pattuito; dopo vari rinvii, sollecitati anche dal promissario acquirente, si perfezionava solo a fine ottobre 2007.
Il promissario acquirente conveniva i venditori davanti al Tribunale, ottenendo la risoluzione per inadempimento e la condanna alla restituzione della caparra e al risarcimento. La Corte d’appello di Napoli riformava integralmente la decisione, escludendo che il ritardo dei venditori raggiungesse la soglia di gravità dell’art. 1455 cod. civ. Il promissario acquirente ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., sostenendo che le difese dei convenuti, costituitisi alla prima udienza, integravano una vera eccezione di merito soggetta a decadenza, perché volta a contrapporre un inadempimento dell’attore con allegazione di fatti nuovi.
La Corte reputa il motivo infondato. Riconosce che l’eccezione d’inadempimento è eccezione in senso stretto, rilevabile solo su istanza di parte e sottoposta alla decadenza dell’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ., richiamando il precedente Cass. n. 19753/2020. Tuttavia, nel caso concreto, l’atteggiamento difensivo dei convenuti non è qualificabile come tale.
I convenuti si sono limitati a integrare la narrazione dei fatti con l’indicazione dei tratti dilatori della condotta dell’attore: i rinvii concordati e richiesti, la cancellazione dell’ipoteca a fine ottobre 2007, la comunicazione al notaio e l’invito a stipulare rimasto senza riscontro tempestivo. Si tratta di allegazioni dirette a contestare la gravità dell’inadempimento e funzionali alla valutazione comparativa delle posizioni delle parti.
Poiché tale valutazione è un potere-dovere del giudice ai fini dell’art. 1455 cod. civ., la difesa non è soggetta alla decadenza processuale, come confermato da Cass. n. 9399/2025 e Cass. n. 34053/2023. La Corte d’appello ha quindi correttamente ritenuto ammissibili le difese e le produzioni documentali.
Con il secondo motivo il ricorrente censurava la violazione dell’art. 1455 cod. civ., lamentando un illegittimo bilanciamento fondato su fatti tardivi. Anche questo motivo è respinto: accertata la legittimità dell’acquisizione, la valutazione comparativa costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione, come ribadito da Cass. n. 19246/2024. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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