Eccezione su contratti di fido collegati è rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. I n. 31758 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esistenza e la validità dei contratti di apertura di credito collegati ai conti correnti, che regolano i limiti dei fidi concessi e le relative condizioni economiche, costituiscono elemento costitutivo del diritto di credito azionato dalla banca per i saldi debitori dei rapporti di conto corrente. Ne consegue che l’assenza o l’invalidità di tali contratti non è eccezione in senso proprio, ma questione rilevabile d’ufficio dal giudice, anche quando sia stata dedotta per la prima volta in grado di appello, non operando il regime delle domande nuove di cui all’art. 345 c.p.c. La questione relativa alla mancata produzione dei contratti di fido involge infatti un fatto impeditivo o estintivo del diritto azionato, che il giudice deve esaminare alla luce del materiale probatorio acquisito.

Il Fatto

Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo debitore di due conti correnti, oltre accessori. I correntisti, già opponenti nel giudizio di primo grado, contestavano l’illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, commissioni e sistema delle valute. Il Tribunale di Teramo aveva respinto l’opposizione.

La Corte d’appello dell’Aquila aveva confermato la decisione, ritenendo inammissibile, perché proposta per la prima volta in secondo grado, l’eccezione sulla mancata produzione dei contratti di apertura di credito collegati ai conti. I correntisti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la statuizione di inammissibilità dell’eccezione ai sensi dell’art. 345 c.p.c. La Corte lo ritiene fondato nei limiti di ragione. I contratti di affidamento erano «appoggiati» sui due conti correnti azionati, sui quali venivano riversati gli esiti delle operazioni relative alle linee di credito. La loro esistenza e validità costituiva dunque elemento costitutivo della pretesa creditoria.

Da qui la conseguenza processuale: l’assenza o l’invalidità di detti contratti è rilevabile d’ufficio. L’eccezione non introduce una domanda nuova, ma attiene al fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede monitoria. Il rigetto per novità è quindi erroneo, e ciò impone il rinvio perché il giudice di merito esamini nel merito la questione ritenuta inammissibile.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’interesse all’esame del secondo, che censurava l’omesso esame di fatti decisivi e la mancata ammissione di una CTU contabile percipiente. La Corte ribadisce che il giudizio sulla necessità e utilità della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Restano invece inammissibili le censure sulla disciplina del tasso extra-fido e sulla valutazione delle linee di credito regolate dai contratti di conto corrente.

Il terzo motivo, sulla commissione di massimo scoperto, è in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto alla dedotta indeterminatezza della clausola, la Corte richiama il principio per cui non è nulla la clausola che individui la commissione mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza riferimento alla periodicità di calcolo, qualora questa sia determinabile con le regole di interpretazione del contratto e secondo buona fede (Cass. n. 1373/2024). Le censure sulle annotazioni degli estratti conto attengono alla ricognizione del materiale probatorio e non a un fatto storico, con conseguente inammissibilità.

Il quarto motivo, sulla variazione unilaterale delle condizioni economiche ai sensi dell’art. 118 TUB, è inammissibile per aspecificità e perché non vale a scalfire la ratio di genericità della doglianza di appello. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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