Giudicato interno sull’an preclude i motivi sul quantum in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 24566 del 04.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato interno formatosi sull’an della risoluzione contrattuale, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza non definitiva, preclude alle parti di riproporre nel successivo ricorso avverso la sentenza definitiva censure che investano quella stessa pronuncia. Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione o di violazione di legge, miri a una rivalutazione delle risultanze processuali e della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito è inammissibile. Il motivo generico, che non si connoti per specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, non supera il vaglio di ammissibilità. La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la caducazione della sospensione dell’esecuzione disposta ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ.

Il Fatto

Un A.T.I., costituita da una società capogruppo e da una s.r.l., si aggiudicava l’appalto indetto da un ente comunale per la realizzazione di opere sulle reti idriche. La capogruppo sottoscriveva il contratto. Con nota successiva il Comune disponeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave ritardo e irregolarità dell’appaltatrice.

La società impugnava l’atto davanti al Tribunale, chiedendo dichiararsi la risoluzione per fatto e colpa della stazione appaltante e il risarcimento del danno. La domanda era rigettata in primo grado. In appello la Corte territoriale, con sentenza non definitiva, dichiarava illegittima la risoluzione comunale e la risoluzione per inadempimento dell’ente appaltante; il ricorso per cassazione avverso tale pronuncia era rigettato. Proseguito il giudizio sul quantum, la Corte d’Appello condannava il Comune al pagamento di una somma in favore del curatore del fallimento della capogruppo. Il Comune ricorreva quindi per cassazione avverso la sentenza definitiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., lamentando una motivazione per relationem e apparente in ordine all’inquadramento della variante.

Il motivo è dichiarato inammissibile. Le censure afferiscono all’an della risoluzione contrattuale, profilo ormai coperto dal giudicato interno formatosi a seguito del rigetto, con precedente ordinanza, del ricorso esperito dal Comune avverso la sentenza non definitiva. La Corte richiama il principio secondo cui alla parte che, dopo aver proposto ricorso avverso una sentenza non definitiva sull’an, proponga altro ricorso avverso la sentenza definitiva sul quantum, è precluso formulare con questo ulteriori e diversi motivi di annullamento riguardanti la pronuncia non definitiva (Cass. n. 2426 del 1983).

La Corte rileva inoltre che il ricorrente censura in sostanza il giudizio di fatto della Corte territoriale. Richiama l’insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo, miri a una rivalutazione dei fatti storici (Cass. sez. un. n. 34476 del 2019).

Il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1223 e 1227 cod. civ. in relazione agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., è parimenti dichiarato inammissibile. Le censure sono anzitutto attratte nella medesima preclusione sul profilo dell’an. Pur involgendo taluni passaggi profili inerenti al quantum, esse sono connotate da evidente genericità, non rispettando i requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 15952 del 2007). La parte non può rimettere in discussione, con una diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali, essendo preclusa in sede di legittimità la revisione degli accertamenti di fatto (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 10927 del 2024).

La declaratoria di inammissibilità importa la caducazione della sospensione disposta ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ., trattandosi di pronuncia provvisoria condizionata all’esito del giudizio di cassazione (Cass. n. 7520 del 2001). Il ricorrente è condannato alle spese di legittimità e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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