Tetto di spesa sanitaria vincolo ineludibile e onere probatorio del superamento (Cass. civ. Sez. I n. 19588 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima costituisce fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo a carico della struttura accreditata. L’osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile, contemperato con l’esigenza di contenimento della spesa pubblica. Ne consegue che l’aumento della tariffa non determina un incremento del budget, ma soltanto una riduzione del volume delle prestazioni remunerabili. Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni autonome e sufficienti, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata conveniva in giudizio l’azienda sanitaria territoriale per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti alla decurtazione tariffaria applicata nel triennio 2010-2012. Il giudice di primo grado rigettava la domanda con provvedimento ex art. 702 ter cod. proc. civ.; la Corte d’Appello confermava la decisione, pur ritenendo illegittima la riduzione tariffaria.
Il giudice di secondo grado fondava il rigetto su due autonome ragioni: da un lato, la struttura non aveva contestato l’avvenuto esaurimento del budget assegnato; dall’altro, è il creditore a dover dimostrare che il credito azionato rientri nel tetto di spesa. La struttura ricorreva quindi per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova e l’erronea applicazione della disciplina sul tetto di spesa.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, muovendo dal rilievo che la sentenza impugnata si regge su una doppia ratio decidendi. La prima affermazione — la mancata contestazione, da parte della struttura, dell’esaurimento del budget — non risulta aggredita dalla ricorrente, che si limita a dedurre la violazione dell’art. 2697 cod. civ. senza documentare di aver formulato quella contestazione innanzi ai giudici di merito.
Su questo punto la Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: chi deduce l’erronea applicazione del principio di non contestazione deve trascrivere gli atti sui quali il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento (Cass. n. 20637/2016; Cass. n. 10761/2022). La censura, pertanto, è inammissibile.
La Corte corregge poi, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., la seconda affermazione della Corte d’Appello, che aveva posto l’onere probatorio sul creditore: è invece orientamento consolidato (Cass. n. 10182/2021; Cass. n. 5661/2021; Cass. n. 3403/2018) che il superamento della capacità operativa massima è fatto impeditivo, della cui prova è onerato il debitore. Poiché però la prima ratio non è stata impugnata, la censura relativa alle altre diviene inammissibile per difetto di interesse (Cass. n. 18641/2017; Cass. n. 13880/2020).
Nel merito del secondo motivo, la Corte esclude che l’aumento della tariffa possa ampliare il budget. L’art. 8 quinquies d.lgs. n. 229/1999 prevede una clausola che ridetermina automaticamente il volume delle prestazioni remunerabili in caso di variazione in aumento delle tariffe, proprio per garantire il rispetto del limite di remunerazione. Il tetto di spesa opera quindi come vincolo ineludibile: la sua osservanza risponde a esigenze pubblicistiche di contenimento della spesa sanitaria, da contemperare con il diritto alla salute (Cass. n. 13884/2020). L’aumento della tariffa riduce, non accresce, le prestazioni erogabili.
Nota della Redazione
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