Fatture accettate senza contestazioni provano il credito in opposizione al passivo (Cass. civ. Sez. I n. 949 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo trovano applicazione le regole generali sull’onere della prova: l’opponente deve provare la fonte negoziale o legale del credito, mentre sulla curatela grava l’onere dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi. La fattura commerciale, di formazione unilaterale, non è di regola prova delle prestazioni eseguite se il rapporto è contestato, ma diventa valido elemento di prova quando il rapporto e l’esecuzione del servizio siano pacifici e il debitore abbia accettato le fatture senza contestazioni. La mancata sottoscrizione degli ordini di prefatturazione non priva tali atti di valore probatorio, se non è contestata la loro provenienza dal debitore. Il giudice del merito non può svalutare atomisticamente i singoli atti del procedimento di liquidazione, ma deve valutarli unitariamente, verificando la corrispondenza degli ordini di prefatturazione con le fatture accettate.

Il Fatto

Il gestore della procedura di amministrazione straordinaria di una compagnia aerea non ammetteva al passivo, in via prededuttiva, il credito vantato da una società di catering per la fornitura di servizi di ristorazione a bordo e per il rimborso di investimenti. La società creditrice proponeva opposizione.

Il Tribunale di Roma, con decreto, riteneva che la procedura non avesse contestato l’esistenza dei contratti e l’effettiva esecuzione dei servizi, ma che la creditrice non avesse provato l’entità delle prestazioni. Escludeva valore alle fatture, ai tabulati e agli ordini di prefatturazione, privi di sottoscrizione, e rigettava anche la domanda di rimborso degli investimenti. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo, qualificato come vero e proprio giudizio ordinario di cognizione, nel quale operano le regole generali in tema di onere della prova. L’opponente deve dimostrare la fonte negoziale o legale del diritto di credito; sulla procedura grava invece l’onere dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi. Il tribunale aveva perciò correttamente ritenuto che, pur essendo pacifici il rapporto e l’esecuzione dei servizi, restasse a carico della creditrice la prova dell’entità del corrispettivo.

Il giudizio di inadeguatezza dell’assolvimento di tale onere, però, trascura il contegno tenuto dalla procedura nel corso del giudizio. Quanto alle fatture, la Corte richiama il principio per cui, se il rapporto è contestato, esse valgono al più come indizio; ma quando il rapporto non è contestato e il debitore le ha accettate senza rilievi, esse costituiscono valido elemento di prova delle prestazioni eseguite.

Sul rilievo della mancata sottoscrizione degli ordini di prefatturazione, la Corte osserva che la firma attribuisce la paternità dell’atto, ma la sua assenza non impedisce di riferire l’atto al suo autore quando la provenienza non è contestata. Né giustifica la completa svalutazione probatoria la qualificazione di quegli atti come meri atti istruttori del procedimento di liquidazione: in presenza di una pluralità di atti il giudice non può procedere a una valutazione atomistica, ma deve riconciliare gli ordini di prefatturazione con i documenti a valle, verificandone la corrispondenza con le fatture accettate.

Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo. Il terzo motivo, relativo al credito per investimenti, è invece inammissibile: la decisione impugnata si fonda su una pluralità di ragioni autonome e la censura non contesta la seconda ratio decidendi, divenuta definitiva, con conseguente difetto di interesse. Il provvedimento è cassato nei limiti indicati, con rinvio al Tribunale di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *