Motivazione sufficiente con superfici e categoria in avviso pubblicità (Cass. civ. Sez. V n. 32109 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sulla pubblicità, l’avviso di accertamento che rechi l’indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili è sufficientemente motivato, perché tali elementi, integrati con gli atti generali (regolamenti o delibere comunali), rendono comprensibili i presupposti della pretesa tributaria. Non è necessario indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nella successiva fase contenziosa. La censura di omessa o apparente motivazione della sentenza è infondata quando il giudice di merito espliciti in maniera sufficiente la ratio decidendi, rendendo possibile il controllo del percorso logico-giuridico seguito.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune per omesso pagamento dell’imposta sulla pubblicità dovuta per l’anno 2016, oltre sanzioni e interessi. Il ricorso era respinto in primo grado e l’appello della società veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, illustrato da memoria. Il Comune è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine allo specifico motivo attinente al dedotto travisamento, al difetto di istruttoria e alla motivazione sulla rettifica di superficie e categorie per taluni impianti. In particolare, si contesta il conteggio della superficie espositiva e l’attribuzione di categoria per due poster bifacciali.
La doglianza è infondata. Per costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento.
Nella fattispecie la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico, tant’è che con il medesimo motivo, in subordine, la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto. La Corte territoriale ha respinto il gravame rilevando che la società avrebbe dovuto eseguire i pagamenti in coerenza con la tipologia e la dimensione degli impianti come autorizzati, essendo l’importo collegato alla tipologia (monofacciale o bifacciale) e all’ubicazione dell’impianto.
Con il medesimo motivo, in subordine, la contribuente denuncia la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), per il dedotto difetto di motivazione dell’avviso. La censura è parimenti infondata: a seguito dell’entrata in vigore di tale norma, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, l’obbligo di motivazione dell’avviso è adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto alla base della pretesa, con le specificazioni necessarie a consentire l’esercizio del diritto di difesa, restando riservata alla fase contenziosa la prova dei presupposti.
Nel caso dell’imposta sulla pubblicità è quindi sufficientemente motivato l’atto che rechi l’indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria. L’avviso in esame riporta il prospetto delle somme da pagare con l’indicazione degli elementi necessari per comprendere i presupposti di fatto e di diritto dell’imposizione, ovvero l’indirizzo, le superfici, le tariffe e l’importo. Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
Nota della Redazione
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