Procura al libero foro invalida e ricorso AdER inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 32113 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni stipulate con quest’ultima, fatte salve le ipotesi di conflitto e di indisponibilità dell’Avvocatura. Ne consegue che, per il giudizio di legittimità, in difetto di tali condizioni o di apposita delibera, la procura speciale conferita a un avvocato del libero foro è invalida, con conseguente inammissibilità del ricorso. Tale invalidità, essendo indispensabile la procura per la regolare costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, fondata su 22 cartelle esattoriali per un importo complessivo di euro 415.225,81. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ravvisando nella omessa notifica degli atti presupposti un vizio procedurale produttivo della nullità dell’atto consequenziale.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha rigettato il gravame del concessionario, escludendo il difetto di giurisdizione, qualificando il concessionario come sostituto processuale dell’ente creditore e rilevando il difetto di prova della regolare notifica delle cartelle e dell’accertamento esecutivo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi; il contribuente ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

Prima di esaminare i motivi, il Collegio ha rilevato in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero Foro, per invalidità della procura speciale ad litem.

La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui il ricorso all’Avvocatura dello Stato da parte delle Agenzie non richiede apposita delibera o altra formalità quando la convenzione non riserva alla difesa erariale il contenzioso tributario davanti alle corti di giustizia tributaria, prevedendola invece espressamente per il giudizio di legittimità. In quest’ultimo, dunque, in difetto delle condizioni di conflitto, indisponibilità o apposita delibera, la procura conferita a un legale del libero foro è affetta da invalidità. Sono richiamate, in termini, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 28199 del 2024, Cass., Sez. 3, sentenza n. 26531 del 2020, Cass., Sez. L, sentenza n. 6931 del 2023, Cass., Sez. 3, ordinanza n. 1806 del 2024 e Cass., Sez. U, sentenza n. 30008 del 2019.

Il Collegio ha poi valorizzato il Protocollo del 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato, anteriore alla proposizione del giudizio di legittimità, che affida convenzionalmente alla seconda il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933.

Poiché nel caso in esame non vi è traccia, né in atti né nella procura alle liti, dei presupposti per le deroghe indicate e, in particolare, della sussistenza delle relative delibere, la Corte ha concluso per l’invalidità della procura. L’invalidità della procura, indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile d’ufficio, con conseguente inammissibilità del ricorso e assorbimento dei motivi.

Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione del consolidarsi dell’orientamento sulla difesa e rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione solo nel corso del giudizio; sussistono i presupposti per il versamento, in capo alla ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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